I modelli di partecipazione sociale
Originariamente, nel CC avevamo tre modelli di partecipazione sociale. Nelle società di persone la partecipazione era collegata al conferimento. Se esso non era determinato nel contratto sociale, si presumevano uguali conferimenti, la partecipazione, poi, non aveva un valore minimo. Nelle società per azioni, particolarmente dopo la riforma, si sostiene la necessità di una partecipazione proporzionale al conferimento, partecipazione rappresentata dalle azioni. Nelle Srl, ancora, la partecipazione non può essere data in azioni. Se, poi, nella disciplina originaria era previsto un conferimento minimo, che fungeva da base per conferimenti superiori (dovevano essere multipli di questo), ora non si ha più tale vincolo. Dunque, in definitiva, la partecipazione sociale nelle Srl è spesso analoga a quella delle società di persone.
Il rapporto tra conferimento e partecipazione sociale
Analogia non completa, però, come stiamo per vedere. La quota è la misura della partecipazione del socio alla società. (Nelle SPA è l’azione). I diritti del socio sono proporzionali alla sua partecipazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Normalmente le quote di partecipazione sono assegnate ai soci in misura proporzionale al conferimento eseguito, e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Le nuove regole ammettono però numerose possibilità di deroga. Anzitutto l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione delle quote ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti eseguiti. per es. Tizio conferisce in società 9.000 mila euro e Caio solo 1.000 euro, è possibile attribuire a ciascuno di essi una quota di partecipazione del valore nominale di 5.000 mila euro. Ciò può avvenire per qualsiasi ragione, ad esempio perchè Tizio è il padre di Caio e intende così beneficiare il figlio. Un simile accordo comunque è ora pienamente legittimo.
Inoltre l’atto costitutivo può attribuire ai soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Per esempio, potrebbe essere attribuito a uno solo dei soci il diritto di nominare gli amministratori della società, oppure di partecipare agli utili in misura superiore alla propria quota di partecipazione. La legge non chiarisce se questi diritti particolari devono intendersi attribuiti ai singoli soci a titolo personale, oppure possono essere trasferiti insieme alla quota di partecipazione.
Sembra però più coerente ritenere che si tratti di diritti personali, e pertanto che il loro trasferimento in capo ad altri soci comporti una modifica dell’atto costitutivo. Salvo una diversa disposizione dell’atto costitutivo, questi diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Il nome dei soci e le rispettive partecipazioni sono indicate nel libro dei soci, da cui devono risultare i versamenti fatti sulle partecipazioni e le variazioni nelle persone dei soci.