La moneta legale e i cosiddetti mezzi alternativi di pagamento 

Le esigenze di sicurezza e velocità che caratterizzano l’attività imprenditoriale si pongono anche al livello dei mezzi di pagamento. Per quanto riguarda l’adempimento di obbligazioni pecuniarie la legge prevede che la prestazione consista nella consegna di moneta avente corso legale dello stato. Tuttavia  per ridurre i rischi di sottrazione che la custodia e il trasporto di moneta legale comportano sono stati configurati mezzi di pagamenti alternativi la cui emissione e gestione è riservata dalla legge al sistema bancario. Tali mezzi di pagamento alternativi sono l’assegno bancario e l’assegno circolare che insieme all’assegno postale e ai vaglia postali e bancari sono oggi divenuti (a seguito della normativa dettata per l’antiriciclaggio) mezzi sostitutivi della moneta qualora si tratti di trasferire importi di valore pari o superiore a 12.500 euro.

Altra forma di moneta diversa dalla moneta legale è data dal giroconto e in generale dal meccanismo del conto bancario che si è soliti indicare come moneta bancaria o scritturale. Abbiamo poi la moneta elettronica che  la legge definisce come un valore monetario rappresentativo di un credito nei confronti dell’emittente che viene memorizzato su un dispositivo elettronico a seguito della ricezione di fondi di valore pari al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. L’emissione di tale moneta è riservata dalla legge alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

 

Sistemi e istituti di pagamento

Le tecniche di pagamento alternative alla moneta legale richiedono l’intermediazione di un soggetto che si pone tra chi paga e chi riceve il pagamento. Pertanto sono state elaborati specifici sistemi di pagamento e sono stati definiti dalla legge i servizi di pagamento che la legge riserva alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Questi ultimi sono operatori che devono essere autorizzati dalla banca d’Italia, iscritti in un apposito albo e soggetti alla vigilanza della banca d’Italia stessa che ha il compito di sorvegliare l’intero sistema dei pagamenti.

Gli istituti di pagamento devono aprire a nome dell’utilizzatore un conto di pagamento dove il cliente deve trasferire le somme da utilizzare esclusivamente per la prestazione del servizio. Tali conti costituiscono per ciascun cliente un patrimonio distinto da quello dell’istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso e perciò sugli stessi non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario.

Pertanto nell’ipotesi in cui l’istituto di pagamento svolga anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento deve essere costituito a tal fine un patrimonio destinato esclusivamente al soddisfacimento degli utenti del servizio fermo restando che nel caso di sua in capienza l’istituto risponde anche con il proprio intero patrimonio.

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