L’impresa economica, operando in un regime di concorrenza deve poter essere individuata e localizzata in quanto deve esistere la possibilità di individuare e quindi di distinguere l’impresa e i suoi prodotti. L’individuazione della impresa è resa possibile attraverso tre diversi aspetti: l’individuazione dell’impresa come tale (ditta), l’individuazione dei prodotti dell’impresa (marchio), l’individuazione dei locali in cui l’attività imprenditoriale si esplica (insegna). Tali segni distintivi sono tutelati dalla legge che riconosce all’imprenditore l’esclusività dell’uso e impedisce che altri se ne possano avvalere.
Tale posizione di esclusività gode in linea di principio di una tutela solo relativa perchè quando non esiste possibilità di confusione è possibile l’uso contemporaneo da parte di più persone dello stesso segno distintivo. I segni distintivi devono avere due requisiti speciali: quello della verità e quello della originalità. Il segno distintivo infatti non può essere scelto in modo da venire meno alla sua funzione e quindi in modo da trarre in inganno il pubblico sulla natura dell’impresa o sull’origine e la provenienza dei suoi prodotti e inoltre deve essere originale e quindi avere capacità distintiva in modo da assolvere alla funzione che gli è propria.
Tra i segni distintiva la ditta (ossia il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua attività) è il più importante in quanto serve a contraddistinguere tutta l’attività dell’impresa e non singoli elementi di essa e inoltre, a differenza del marchio e dell’insegna che hanno carattere facoltativo, essa è un mezzo di individuazione necessario dell’impresa economica. Come ogni persona ha un nome anche ogni impresa ha una ditta che può corrispondere al nome dell’imprenditore ma soggiace ad un diverso regime giuridico.
Infatti se due imprenditori hanno lo stesso nome non vi può essere omonimia tra due ditte in quanto se la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione essa deve essere differenziata e l’obbligo di modificarla grava sulla ditta adottata in un periodo cronologicamente successivo o, in caso di imprese soggette all’obbligo di registrazione, sulla ditta registrata successivamente. In secondo luogo il nome di una persona cessa la sua funzione con la morte della persona stessa e non può essere trasferito mentre la ditta, come mezzo di identificazione dell’impresa, mantiene la sua funzione anche in caso di morte dell’imprenditore o cessazione della sua attività purchè l’impresa sussista, Ne deriva la trasmissibilità della ditta in caso di successione mortis causa dell’azienda e di continuazione da parte di altri dell’attività imprenditrice.
Nell’ordinamento italiano la ditta è collegata più alla persona dell’imprenditore (e quindi è mezzo di individuazione dell’imprenditore e non dell’azienda) che all’azienda. Infatti la legge richiede che la ditta contenga almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore e che il trasferimento della ditta non possa attuarsi senza l’esplicito consenso dell’imprenditore. Il fatto che la ditta debba contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore non è però una esigenza inderogabile in quanto per le ditte derivate (che sono trasmesse in occasione di successione o di trasferimento dell’azienda) tale esigenza non sussiste. Non manca però nel codice italiano un riferimento anche all’azienda (e quindi ai beni che costituiscono strumento dell’attività dell’imprenditore) in quanto la legge non ammette un trasferimento della ditta che non sia collegato anche al trasferimento dell’azienda.
Tutela della ditta
La tutela della ditta consiste nel riconoscere all’imprenditore la esclusività nell’uso della ditta da lui prescelta il che comporta da un lato la possibilità di respingere la pretesa altrui diretta a contestare l’uso che egli faccia della ditta sia la possibilità di impedire che altri usino la ditta da lui prescelta. La tutela si esplica erga omnes e quindi il diritto alla ditta è un diritto assoluto come il diritto al nome ma occorre ricordare che la tutela è apprestata nei limiti in cui sia necessaria ai fini dell’individuazione e quindi finché l’impresa sussista e nei limiti in cui la ditta serva a differenziarla.