Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego di capitale e lavoro propri e/o altrui. E questo tipico aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come attività organizzata, quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa (arrt. 2086-2094) e quando definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555).
La qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività e’ esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati) sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.
Ci si pone una domanda: si è imprenditori anche quando l’attività produttiva si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente?
Questi operatori economici (elettricista, idraulico, mediatore, agente di commercio ect.) non possono essere considerati imprenditori (sia pure piccoli) perché la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola.
La piccola impresa è infatti quella organizzata prevalentemente (ma non esclusivamente) con il lavoro proprio e dei familiari. In mancanza di un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale (eteroorganizzazione) si avrà un lavoro autonomo. Quindi gli operatori economici di cui sopra (elettricista, mediatore, ect.) sono prestatori d’opera manuale