La nostra costituzione (art. 45) riconosce esplicitamente la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e si propone di favorirne l’incremento con i mezzi più idonei. Pertanto sono accordate agevolazioni tributarie alla società cooperativa in cui la mutualità risulta prevalente e in particolare quando nello statuto sia previsto il divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse legale sul capitale versato, il divieto di distribuzione delle riserve e la devoluzione del patrimonio sociale, previa la restituzione dei conferimenti, a scopi di pubblica utilità. Il legislatore pertanto ha differenziato le società cooperative a seconda che la mutualità risulti o meno prevalente limitando alle prime l’applicazione di agevolazioni tributarie previste dalle leggi speciali.

Il fenomeno cooperativo inoltre è soggetto a pubblica vigilanza, che spetta al Ministero delle attività produttive tranne che per le banche cooperative (dove è affidata alla Banca d’Italia) e per le cooperative di assicurazione (dove è affidata all’ISVAP). E’ anche prevista l’iscrizione delle cooperative (tranne quelle bancarie ed assicurative) nell’Albo delle società cooperative ma tale iscrizione assume valore costitutivo solo per le cooperative a mutualità prevalente. Le disposizioni generali sulle società cooperative sono contenute nel codice ma esistendo una grande varietà di tipi di cooperative accanto alle disposizioni del codice si applicano le numerose leggi speciali emanate sull’argomento. Ciò può creare problemi di coordinamento risolvibili sulla base del fatto che le disposizioni del codice si applicano in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.

Struttura e tipi di società cooperative

Le società cooperative si differenziano sia dalle società di persone che dalle società di capitali in quanto l’organizzazione sociale è costituita insieme su base personale e su base capitalistica. L’organizzazione delle cooperative è ricalcata essenzialmente su quella delle società di capitali e le lacune della disciplina codicistica sulle società cooperative è colmata appunto ricorrendo all’applicazione della disciplina della società per azioni. Come le società di capitali le società cooperative acquistano personalità giuridica e hanno una denominazione sociale che deve contenere l’indicazione che si tratta di una società cooperativa. Precedentemente il codice prevedeva le cooperative a responsabilità limitata e le cooperative a responsabilità illimitata ma attualmente in tutte le società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio sociale.

Abbiamo detto che la disciplina prevista per le società cooperativa viene integrata dalla disciplina prevista dalle società per azioni ma lo statuto delle società cooperative più piccole può prevedere che possano trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata. Si distinguono quindi cooperative per azioni e cooperative a responsabilità limitata dove la partecipazione si esprime per quote. Possono esistere inoltre come abbiamo detto cooperative a mutualità prevalente alle quali sono circoscritte le agevolazioni fiscali previste dalla legge per le quali l’iscrizione nell’apposito albo è requisito necessario per l’applicazione della relativa disciplina.

La qualifica di cooperative a mutualità prevalente è riservata a quelle cooperative che svolgono la propria attività prevalentemente a favore dei soci , a quelle che si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci e a quelle che impiegano prevalentemente apporti di beni e servizi dei soci. Inoltre lo statuto delle cooperative a mutualità prevalente deve contenere clausole che prevedono limiti ala distribuzione dei dividenti, delle riserve e l’obbligo, in caso di scioglimento della società, di devolvere il patrimonio, dedotti i conferimenti e i dividendi maturati, ad attività di pubblica utilità.

Il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, delle condizioni di prevalenza o la modificazione delle clausole suddette comporta la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e la società è tenuta a variare la sezione di iscrizione nel registro delle società cooperative e a segnalarla all’amministrazione finanziaria pena la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività. La cooperativa a mutualità prevalente non può tramutarsi né in società lucrativa né in consorzio, possibilità che è invece consentita alle cooperative a mutualità non prevalente purchè siano state sottoposte a revisione nell’anno precedente. Esse sono però tenute in tal caso a devolvere il valore effettivo del patrimonio secondo le modalità previste per lo scioglimento delle cooperative a mutualità prevalente.

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