Le cause di scioglimento della società semplice, valide anche per la società in nome collettivo, sono fissate dall’art. 2272 e sono:

a) per il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo; è tuttavia prevista una proroga della durata della società, sia espressa, sia tacita. Secondo l’art. 2273, la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali;

b) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; fra le cause che rendono impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale la giurisprudenza ricomprende anche gli ostacoli al funzionamento della società determinati dall’insanabile discordia fra i soci;

c) per la volontà di tutti i soci; salvo che l’atto preveda che lo scioglimento possa essere deliberato a maggioranza;

d) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

e) per le altre cause previste dal contratto sociale. Nella società in nome collettivo sono cause specifiche il fallimento della società e la liquidazione coatta amministrativa, art. 2308.

Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente, di diritto, per il solo fatto che si sono verificate. Ogni socio può agire giudizialmente per il loro accertamento e gli effetti dello scioglimento decorrono in ogni caso da quando la causa si è verificata, non da quando è accertata.

Quando si verifica una causa di scioglimento la società entra automaticamente in stato di liquidazione e nella società in nome collettivo tale situazione deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza, art. 2250, 3° comma. La società però non si estingue immediatamente. Infatti, prima si deve provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali ed alla distribuzione fra i soci dell’eventuale residuo attivo. Tuttavia, si producono alcuni effetti preliminari.

L’ulteriore attività della società deve tendere solo alla definizione dei rapporti in corso, perciò i poteri degli amministratori sono limitati al compimento degli affari urgenti, art. 2274 e i liquidatori che subentrano non possono intraprendere nuove operazioni e rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione ditale divieto, art. 2279.

Tuttavia, i soci possono ratificare o autorizzare gli atti non urgenti compiuti dai soci amministratori o le nuove operazione intraprese dai liquidatori, rimuovendo i limiti legali posti ai loro poteri. Per i soci, sorge il diritto alla nomina dei liquidatori, art. 2275 ed il diritto alla liquidazione della quota, una volta estinti i debiti sociali, art. 2282.

Resta fermo l’obbligo dei soci ad eseguire i conferimenti ancora dovuti, sia pure nei limiti in cui i fondi disponibili risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, art. 2280. I creditori sociali non possono più ottenere la liquidazione della quota del socio loro debitore, ma dovranno attendere la liquidazione per rivalersi sulla quota di liquidazione del loro debitore.

Lo stato di liquidazione può essere revocato dai soci con il conseguente ritorno della società alla normale attività di gestione. Con la revoca della liquidazione si avrà continuazione della stessa società e non la costituzione di una nuova società. La decisione di revoca deve essere adottata all’unanimità.

Ferma restando la necessità del procedimento di liquidazione, le modalità dello stesso, oltre a essere previste dal codice civile, possono essere liberamente determinate dai soci nel contratto sociale o al momento dello scioglimento, art. 2275. Il procedimento di liquidazione inizia con la nomina di uno o più liquidatori, e richiede il consenso di tutti i soci, se non pattuito diversamente nell’atto costitutivo. In caso di disaccordo fra i soci, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale.

La revoca dei liquidatori può discendere dalla volontà di tutti i soci ed in ogni caso dal tribunale per giusta causa, su domanda di uno o più soci, art. 2275.Nella società in nome collettivo, e oggi anche nella società semplice, sia la nomina che la revoca dei liquidatori devono essere iscritte nel registro delle imprese, art. 2309. Nella società in nome collettivo irregolare, la nomina e la revoca devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Con l’accettazione della nomina, i liquidatori prendono il posto degli amministratori. Quest’ultimi devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare loro il resoconto della gestione del periodo successivo all’ultimo bilancio.

Gli amministratori e i liquidatori devono redigere insieme l’inventario, detto bilancio di apertura della liquidazione, dal quale risulta l’attivo e il passivo del patrimonio sociale. I compiti dei liquidatori sono quelli di convertire in danaro i beni sociali, pagare i creditori, ripartire fra i soci l’eventuale residuo attivo. Quindi, sono investiti del potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione. Ad essi inoltre compete la rappresentanza legale della società, anche in giudizio, art. 2278.

Sui liquidatori incombono due divieti:

  1. non possono intraprendere nuove operazioni, cioè operazioni che non sono in rapporto con l’attività di liquidazione. Se violano tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi, art. 2279, nei confronti dei terzi;
  2. non possono ripartire fra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché i creditori sociali non siano pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli, art. 2280. La violazione di questo divieto espone i liquidatori a responsabilità civile nei confronti dei creditori sociali ed è anche sanzionata penalmente.

Per il resto gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle norme stabilite per gli amministratori, art. 2276.

Estinti tutti i debiti sociali la liquidazione si avvia alla fine con la definizione dei rapporti fra i soci. I liquidatori devono restituire ai soci i beni conferiti in godimento nello stato in cui si trovano. E se tali beni sono deteriorati o periti per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento dei danni a carico del patrimonio sociale, salva l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Il saldo attivo di liquidazione è destinato innanzitutto al rimborso del valore nominale dei conferimenti, determinato secondo la valutazione fattane in contratto o secondo il valore che essi avevano al momento in cui furono eseguiti. L’eventuale eccedenza è poi ripartita fra tutti i soci in proporzione della partecipazione di ciascuno nei guadagni, art. 2282.

Nella società semplice, non è prevista nessuna regola per la chiusura del procedimento di liquidazione Nella società in nome collettivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, ed il piano di riparto vanno comunicati ai soci tramite raccomandata e si intendono approvati se non sono impugnati dai soci entro 2 mesi dalla comunicazione. In caso di impugnazione giudiziale i liquidatori possono chiedere che la liquidazione sia esaminata separatamente dalla divisione, art. 2311. Con l’approvazione del bilancio, i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

Nella società in nome collettivo irregolare, la chiusura del procedimento di liquidazione determina l’estinzione della società, sempreché la relativa disciplina sia stata rispettata e i creditori sociali siano soddisfatti. In mancanza, la società è ancora esistente.

Nella società in nome collettivo regolare, e nella società semplice, secondo l’art. 2312, approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Inoltre, i liquidatori devono depositare le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci presso la persona designata dalla maggioranza, per essere conservati 10 anni.

La cancellazione può anche essere disposta d’ufficio, quando l’ufficio rilevi delle circostanze sintomatiche dell’assenza di attività sociale, come l’irreperibilità presso la sede legale, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, mancanza del codice fiscale, mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi, art. 3 dpr 247/2004. L’atto della cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria per l’estinzione della società. I creditori non soddisfatti, secondo l’art. 2312, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

 

La società in nome collettivo irregolare

E’ IRREGOLARE la società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese. Si usa dire che alla società in nome collettivo irregolare si applica la disciplina della società semplice (ss). Il rinvio, se espresso in termini totalizzanti, non è esatto (e per vero la legge non si pronuncia in tal senso). Come nella società semplice, gli atti organizzativi della società in nome collettivo irregolare non possono essere opposti ai terzi se non provando che i terzi ne erano a conoscenza.

Come nella società semplice ancora il creditore particolare può chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore in ogni tempo e i creditori sociali possono rivolgersi direttamente al socio illimitatamente responsabile. Ma l’equiparazione si ferma a questo livello. La società in nome collettivo irregolare è pur sempre esercizio collettivo d’ attività d’ impresa. Non è ammesso perciò patto limitativo della responsabilità di uno o più soci, come invece nella ss.

Dovranno inoltre applicarsi le discipline tipiche della impresa commerciale, ad es., la tenuta delle scritture contabili. E soprattutto la società in nome collettivo irregolare è sottoposta, diversamente dalla società semplice, al fallimento e alle altre discipline concorsuali.

 

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