L’impresa come attività nel codice di commercio e nel codice vigente

  L’impresa era stata oggetto di considerazione anche da parte del legislatore del 1882 solo che in questo codice essa non era considerata come organismo economico  e pertanto  rientravano nel concetto di impresa anche gli atti speculativi isolati che non davano luogo alla creazione di un organismo produttivo mentre non vi rientravano ad esempio le imprese artigiane in quanto non realizzavano una intermediazione a scopo speculativo.  Il codice civile del 1942 invece non considera l’impresa ma l’imprenditore e ne deriva pertanto che la definizione di impresa deve ricavarsi dalla nozione di imprenditore.

L’impresa come attività economica

Secondo l’art. 2082 cc l’imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi.  Ne deriva che impresa è innanzitutto attività economica e pertanto non costituisce impresa l’esercizio di attività non economiche anche se attuata professionalmente e attraverso una organizzazione. Non sono pertanto imprenditori ai sensi del codice civile il medico o l’avvocato  anche se l’esercizio della professione implica necessariamente una stabile organizzazione.  Soltanto quando l’esercizio della professione si inserisce in una attività economica organizzata e professionale può configurarsi l’impresa (es. quando un medico istituisce una casa di cura e in essa esercita la sua professione).

L’impresa come attività professionale

Anche l’elemento della professionalità è essenziale per l’esistenza dell’impresa e quindi non vi è impresa in caso di attività  isolata anche se per l’attuazione di essa è necessaria una organizzazione di capitale e di lavoro (es. non è impresa l’organizzazione una tantum di uno spettacolo pubblico).  Il termine professionalità sta quindi a significare  abitualità ma non vuol dire permanenza né  esclusività. Pertanto se non sono imprese le attività occasionali (es. costruzione di un edificio da parte del libero professionista che dispone di eccedenze liquide) lo sono le imprese stagionali come ad esempio gli stabilimenti balneari e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

Non è inoltre impresa l’attività economica organizzata per il soddisfacimento dei propri bisogni e quindi non è imprenditore chi produce per sé stesso mancando in questa ipotesi il requisito della professionalità in quanto deve ritenersi che chi produce professionalmente beni o servizi necessariamente li produce per altri.

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