Impresa è anche attività organizzata  e quindi attività che si realizza attraverso la collaborazione di altri soggetti sulla base di una precisa organizzazione.  Se manca l’organizzazione non vi è impresa. Il codice civile all’art. 2083 stabilisce una disciplina differenziata per la piccola impresa. Anche per la piccola impresa è richiesto il requisito della professionalità e dell’organizzazione solo che in questo caso l’organizzazione presenta caratteri diversi rispetto a quella della impresa.

La differenza tra impresa e piccola impresa è innanzitutto quantitativa come si evince dalla stessa terminologia usata dalla  legge ma anche qualitativa. Elemento qualificante dell’impresa è che l’attività dell’imprenditore si attua in un organismo economico che ha una propria autonomia e una propria funzionalità indipendentemente dalla persona che la ha creata e che presiede al suo funzionamento. La piccola impresa invece è l’attività personale del soggetto che si avvale di altri mezzi per esplicarla, ma si tratta di attività esecutiva piuttosto che di organizzazione vera e propria.  Pertanto nell’impresa l’organismo economico assume un rilievo  preminente mentre nella piccola impresa è prevalente l’attività personale del soggetto e quindi in essa vi è attività professionale ma non vi è azienda intesa come entità oggettiva dotata di una propria autonomia economica e di una propria produttività indipendentemente dall’imprenditore che ne cura il funzionamento.

Ne deriva anche una differenza di finalità in quanto nell’impresa l’organizzazione è il mezzo per realizzare l’obiettivo economico voluto dall’’imprenditore mentre nella piccola impresa l’organizzazione è il mezzo per lo svolgimento dell’attività lavorativa del piccolo imprenditore stesso.  Alla piccola impresa non si applicano, per espressa previsione di legge i principi che sono propri dell’impresa, quali l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e il fallimento .ma, in assenza di precisa norma espressa, non si applicano anche le disposizioni relative all’imprenditore ogni volta che la legge non stabilisca che il precetto non è in relazione alle dimensioni o alle caratteristiche dell’impresa stessa.

la piccola impresa tra il codice e le leggi speciali

  Abbiamo detto che la differenza tra impresa e piccola impresa non è solo quantitativa e infatti la legge non fissa un limite di dimensione per distinguere le due figure ma comprende nella categoria della piccola impresa i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e in genere coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 2083 cc).  In base all’art. 2083 quindi il criterio di distinzione si basa essenzialmente sulla prevalenza del lavoro proprio o dei familiari del piccolo imprenditore. Dobbiamo però chiederci se il lavoro proprio debba considerarsi prevalente rispetto al lavoro altrui, al capitale investito o alla stessa organizzazione. Secondo parte della dottrina la prevalenza dovrebbe sussistere sia rispetto al lavoro altrui che al capitale investito.

Tuttavia se osserviamo la legislazione speciale riguardante i piccoli imprenditori questo criterio non appare confermato. Infatti le leggi speciali non consentono di riferire la prevalenza del lavoro proprio al lavoro altrui in quanto ad. Es. per il coltivatore diretto la legge ammette espressamente che il lavoro proprio e quello dei familiari possa rappresentare solo un terzo di quello necessario alla coltivazione del fondo. Le leggi speciali non permettono neanche di riferire la prevalenza del lavoro proprio al capitale investito  in quanto a questo criterio si fa ricorso solo con riferimento alle imprese artigiane costituite in forma di società (tale costituzione può avvenire a condizione che il lavoro proprio della maggioranza dei soci abbia funzione preminente sul capitale). Posto questo dobbiamo stabilire che in base alle disposizioni del codice e delle leggi speciali la prevalenza del lavoro del piccolo imprenditore va riferita essenzialmente all’organizzazione.

Infatti non a caso nelle leggi speciali si insiste nel considerare come elemento essenziale del piccolo imprenditore la sua partecipazione diretta all’attività esecutiva anche se manuale.  La prevalenza del lavoro proprio del piccolo imprenditore va quindi intesa soprattutto con riferimento all’organizzazione  nel senso che essa non deve essere tale da trasformare il lavoratore autonomo in imprenditore e cioè la sua attività da esecutiva ad organizzativa.

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