L’estinzione della società
Nella società semplice e collettiva irregolare, la chiusura del procedimento di liquidazione determina l’estinzione della società. Per la società in nome collettivo registrata, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue, quand’anche non tutti i creditori sociali non siano stati soddisfatti. I creditori insoddisfatti, non restano senza tutela, essi possono agire sia nei confronti dei soci, sia nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è imputabile a colpa o dolo di questi ultimi. I creditori possono chiedere anche il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società nel registro delle imprese. Questo diritto, di recente instaurato dalla corte costituzionale, pone fine al precedente orientamento della giurisprudenza, secondo cui, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, la società doveva ritenersi ancora in vita ed esposta al fallimento, fin quanto non era stato pagato l’ultimo debito.
Il fallimento della società
La versione originaria dell’art. 10 legge fallimentare disponeva che l’imprenditore poteva essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’impresa.
Il termine annuale decorreva dall’effettiva cessazione dell’attività d’impresa, principio di effettività, e non dalla cancellazione dal registro.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale art. 10 legge fallimentare, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.
L’attuale d.lgs. n. 5/2006 ha adeguato il diritto fallimentare alle indicazioni della Corte Costituzionale. Infatti, il nuovo art. 10 dispone che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si e’ manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e’ fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma.
Il nuovo art. 147, 2° comma, estende la regola dell’art. 10 anche al fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili. La norma stabilisce infatti che il fallimento della società non produce anche il fallimento del socio, decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. Le nuove regole chiariscono che le società irregolari possono essere dichiarati fallite senza limiti di tempo dopo la cessazione dell’attività di impresa.