Le società costituite all’estero
Una posizione particolare assumono le società costituite all’estero. In linea di principio infatti la disciplina contenuta nel codice non è applicabile a tali società in quanto nel diritto internazionale privato si stabilisce che le società devono essere disciplinate dalle legge dello stato nel cui territorio sono state costituite. Tuttavia la legge stabilisce anche che se una società costituita all’estero opera stabilmente nel territorio dello stato non può sottrarsi del tutto alla disciplina posta dal codice per le società costituite nel territorio dello stato. Occorre quindi distinguere due ipotesi:
a) la società costituita all’estero svolge essenzialmente la sua attività in Italia dove è posta la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della società. In questo caso la legge assoggetta totalmente la società alla disciplina prevista per le società italiane
b) la società costituita all’estero svolge parte della sua attività anche in Italia dove è costituita la sua sede secondaria. In questo caso la legge italiana riconosce la società anche se è stata costituita secondo un tipo che non è tra quelli previsti dal codice ma assoggetta tale società di tipo diverso alle norme previste per le società per azioni sia per quanto riguarda la pubblicità nel registro delle imprese che le responsabilità degli amministratori.
La società europea
Per agevolare la cooperazione e l’attività transfrontaliera delle imprese nell’ambito della Unione Europea è stato adottato con regolamento Ce lo statuto della società europea, un nuovo tipo di società per azioni la cui utilizzazione è riservata alle imprese che operano in almeno due stati membri e la cui disciplina risulta da una combinazione tra norme di fonte comunitaria e norme dell’ordinamento dello stato dove la società pone la sua sede.
Ciò naturalmente impedisce di qualificare la società europea come società solo di diritto europeo o solo di diritto nazionale. Si tratta ovviamente di un tipo di società che deve fungere da strumento volto ad agevolare la libertà di stabilimento consentendo la scelta dell’ordinamento dove si ritiene più conveniente porre la sede della società.