Il testo unico finanziario affida il servizio di gestione collettiva di risparmio alle società di gestione di risparmio e alle Sicav (società di investimento a capitale variabile). La differenza fondamentale dal punto di vista dell’investitore è che nel primo caso egli instaura con la società di gestione un rapporto contrattuale in base al quale gli compete un diritto al rimborso della quota mentre nel secondo caso egli diventa socio della società di investimento e quindi gli spetta il diritto di voto e il diritto di recesso. Questa diversità di fondo non porta però ad una sostanziale differenza della disciplina in quanto anche per le Sicav è prevista l’autorizzazione ministeriale, e l’esigenza di una banca depositaria. Inoltre nel caso di Sicav a più comparti ogni comparto costituisce patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.
La Sicav è caratterizzata dalla variabilità del capitale sociale che non è conseguenza solo (come per le società cooperative) della variabilità del numero dei soci (possibilità di ingresso di nuovi soci e di recesso di vecchi) ma anche di una sostanziale coincidenza tra capitale sociale e patrimonio netto della società. Tale coincidenza che è frutto di una scelta politica volta a rendere immediatamente conoscibile la situazione patrimoniale della società, comporta la totale disapplicazione della disciplina di diritto comune relativa alle riserve, alla riduzione e all’aumento di capitale.
I soci investitori e l’assemblea
L’eliminazione della funzione del capitale sociale nell’ambito del patrimonio netto spiega perché ai soci della Sicav spetta in ogni momento il diritto al recesso e alla liquidazione della quota, il che evidentemente riduce la differenza tra la loro posizione e quella dei creditori sociali. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore Nel primo caso esse attribuiscono il voto con riferimento alla porzione di patrimonio corrispondente mentre nel secondo caso attribuiscono al socio un solo voto indipendentemente dal numero di azioni possedute. Pertanto a differenza dalle società di gestione l’investitore può anche, esercitando i poteri di socio, influire sulla gestione del suo investimento. Il legislatore, suddividendo le azioni in nominative e al portatore, quindi presuppone che possa esservi un gruppo di soci interessati solo all’investimento del risparmio e un gruppo di soci interessati anche alla gestione della società.
Per tale motivo il legislatore ha cercato anche di stabilire strumenti tecnici che agevolino la partecipazione all’assemblea prevedendo la possibilità di un voto di corrispondenza e eliminando i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea (in seconda convocazione l’assemblea può validamente deliberare qualunque sia la quota di capitale sociale intervenuta). Norme particolari sono poi dettate per le modificazioni dello statuto delle Sicav (che devono essere approvate con meccanismo del silenzio assenso dalla Banca d’Italia), per lo scioglimento e liquidazione, per le operazioni di fusione e scissione che sono sottoposte alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.. Inoltre per le Sicav è fissato un divieto di trasformazione in società diverse da quelle di gestione del risparmio.