Il sistema legislativo

In base all’attuale disciplina le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo scopo mutualistico ( art. 2511 ).

Dispone l’art. 45, 1 comma, della costituzione che ” la repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

La disciplina generale delle società cooperative dettate dal codice civile del 1942 era infatti integrata completata in più punti dalla c.d. legge Basevi.

Numerose erano e restano poi le leggi speciali volte ad incentivare particolari manifestazioni del fenomeno cooperativo: alcune delineano un particolare statuto per le cooperative che operano in determinati settori produttivi, e questo, ad esempio, il caso delle cooperative di credito articolate delle due grandi categorie delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari.

Altre leggi speciali fissano particolari requisiti e riconoscono particolari agevolazioni creditizie e tributarie per le cooperative che perseguono specifici fini sociali.

La riforma delle cooperative del 2003 introduce la distinzione fra ” società cooperative a mutualità prevalente”e altre società cooperative dando così luogo ad una bipartizione delle società cooperative.

 

Le società con scopo mutualistico

Le società cooperative si distinguono dagli altri tipi società per lo scopo economico perseguito: identico allo scopo-mezzo delle società cooperative e delle società lucrative: esercizio in comune di una determinata attività economica. Diverso è invece lo scopo-fine: a nelle società lucrative, la produzione di utili ( lucro oggettivo)da distribuire fra i soci (lucro soggettivo); nelle società cooperative, lo scopo mutualistico.

Lo scopo prevalente dell’attività di impresa delle società cooperative consiste ” nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente a membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato”.

Nelle cooperative di consumo vi è una tendenziale è coincidenza fra i soci e soggetti che usufruiscono dei beni o servizi prodotti dall’impresa sociale. Nelle cooperative di produzione e di lavoro, invece, i fattori produttivi necessari per l’attività di impresa sono tendenzialmente forniti dagli stessi soci. Si pensi alle cooperative di trasformazione di vendita dei prodotti agricoli.

L’attività di impresa delle società cooperative si caratterizza per la cosiddetta ” gestione di servizio” a favore dei soci.

Anche soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività di impresa.

 

Scopo mutualistico e scopo lucrativo

Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente in, ma non esclusivamente mutualistico. Esse possono svolgere anche attività con terzi, possono cioè fornire anche a terzi le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci. E l’attività con i terzi e di regola finalizzata alla produzione di utili, può essere cioè attività oggettivamente lucrativa.

Nelle cooperative, lo scopo mutualistico può coesistere con un’attività con terzi produttiva di utili.

I compatibile con lo scopo mutualistico è e resta però l’integrale distribuzione soci degli utili prodotti dalla cooperativa.

I dati caratterizzanti lo scopo mutualistico e ed il profilo causale delle società cooperative sono l’esercizio di attività di impresa tendenzialmente orientata verso il soddisfacimento di preesistenti bisogni economici dei soci e con limitata ripartizione fra i soci stessi degli utili eventualmente prodotti.

 

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