Nella s.r.l. il capitale è diviso secondo un criterio personale, dato che in tale società le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Il capitale della s.r.l. è diviso in parti in base al numero dei soci: in numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un’unica quota di partecipazione, corrispondente alla frazione di capitale sociale da lui sottoscritta.

Da qui una serie di differenze delle quote di s.r.l. rispetto alle azioni. Mentre le azioni sono di ugual valore, le quote possono essere di diverso ammontare e lo sono inizialmente se diverso è l’ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio. Così, ad esempio, se lo statuto stabilisce che l’ammontare di ciascuna quota è di un euro o suoi multipli, il socio che sottoscrive capitale per 10 euro, non avrà 10 quote da un euro, ma un’unica quota di dieci euro. Mentre le azioni attribuiscono uguali diritti, le quote possono essere anche sotto tale profilo le une diverse dalle altre.

Infatti la regola base è che i diritto sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta e che, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Questa regola può essere ampiamente derogata dall’autonomia statutaria dato che l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione di utili. Diritti questi ultimi che, salvo diversa previsione statutaria, possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Perciò, una quota personale può essere con prestazioni accessorie, un’altra privilegiata nella distribuzione degli utili, ad un socio potrà essere riservata l’amministrazione della società e così via. Ulteriore differenza delle quote rispetto alle azioni, è che le prime non possono essere rappresentate da titoli di credito, né possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento. L’eventuale certificato di quota rilasciato dalla società costituisce semplice documento probatorio della qualità di socio e della misura della partecipazione sociale, non uno strumento per la circolazione della stessa.

L’atto costitutivo può limitare ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote. Può inoltre subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevedere condizioni o limiti. In tali casi i soci o i suoi eredi possono recedere dalla società. L’atto costitutivo non può sopprimere questa causa di recesso. Per assicurare maggiore stabilità alla compagine societaria, può comunque prevedere che il recesso non possa essere esercitato prima di un certo termine (non maggiore di due anni) dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota.

Anche la disciplina del recesso è stata radicalmente riformata con un significativo ampliamento rispetto al passato dei casi in cui il recesso è consentito. L’atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le relative modalità. Inoltre e soprattutto il recesso è inderogabilmente riconosciuto per legge in una serie di casi.

  • Se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere con un preavviso di 180 giorni, che l’atto costitutivo può allungare fino ad un anno.
  • Se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che non hanno consentito (contrari, assenti, astenuti):

1) al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;

2) alla fusione o scissione;

3) alla revoca dello stato di liquidazione;

4) al trasferimento della sede sociale all’estero;

5) all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

6) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti particolari attribuiti al singolo socio.

Infine il diritto di recesso è riconosciuto al socio contrario all’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. E per le s.r.l. soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento si applicano anche le specifiche cause di recesso in precedenza esaminate.

Inoltre il criterio di determinazione del valore delle quote del socio receduto tende ad assicurarne la rispondenza al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, che in caso di disaccordo viene determinato da un esperto nominato dal tribunale. La quota del socio recedente deve essere offerta prima in opzione agli altri soci, oppure ad un terzo concordemente individuato dai soci stessi. Se non vi sono acquirenti, si procede al rimborso attingendo alle riserve disponibili della società o, in mancanza, tramite riduzione reale del capitale. Ma se anche la riduzione del capitale diviene impossibile, perché i creditori si oppongono, la società si scioglie.

Altra novità dell’attuale disciplina è che, come nelle società di persone, l’atto costitutivo può prevedere specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso si applica la disciplina del recesso, con esclusione della riduzione del capitale sociale.

 

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