Le operazioni della società per azioni sulle proprie azioni e in particolare la loro sottoscrizione e compravendita sono operazioni particolarmente pericolose sotto più profili. Pericolose per l’integrità del capitale sociale, per il corretto funzionamento dell’organizzazione societaria, per il mercato dei titoli. Per tutti questi motivi le operazioni della società sulle proprie azioni sono considerate con estremo sfavore dal legislatore e sono in linea di principio vietate: è questa la linea fissata dal codice del 1942 e ribadita dalla riforma del 2003.
a) La sottoscrizione di azioni proprie
E’ vietata, salvo l’ ipotesi prevista dall’ art. 2357ter, riguardante l’ eventualità che l’ assemblea abbia autorizzato l’ esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni.. Il divieto opera sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale. Colpisce inoltre tanto la sottoscrizione diretta, compiuta cioè in nome della società, quanto la sottoscrizione indiretta, compiuta cioè da terzi in nome proprio ma per conto della società.
La violazione del divieto determina non la nullità della sottoscrizione, ma un fenomeno di conversione ex lege: l’ operazione resta perfettamente valida, ma il legislatore imputa la titolarità delle azioni sottoscritte, a titolo personale, ai promotori ed ai soci fondatori (oppure, qualora la sottoscrizione sia avvenuta in sede di aumento di capitale, agli amministratori); tali soggetti, quindi, si assumeranno l’ obbligo di eseguire i conferimenti previsti, salvo che riescano a dimostrare di <<essere esenti da colpa>>.
Nell’ ipotesi in cui la sottoscrizione delle azioni venga effettuata da un terzo in nome proprio, ma per conto della società, ex art. 2357quater, il terzo <<è considerato, a tutti gli effetti, sottoscrittore per conto proprio>>. Tuttavia, tenendo conto che (con tutta probabilità) a tale iniziativa del terzo è sotteso un preventivo accordo con i soggetti coinvolti nella gestione dell’ente, il legislatore ha disposto che, per <<la liberazione delle azioni, rispondono solidamente, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento di capitale sociale, gli amministratori>>.
b) L’ acquisto di azioni proprie
L’acquisto di azioni proprie è un’ operazione che può rivelarsi pregiudizievole per i creditori sociali, perchè può determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale loro offerta dal capitale della società e potrebbe, inoltre, determinare problemi di carattere amministrativo. In mancanza di disciplina codicistica, infatti, il diritto di voto collegato alle azioni proprie dovrebbe essere esercitato dagli amministratori, i quali potrebbero così influenzare le decisioni dell’ assemblea. E’ per questo che la legge tende ad assicurare la trasparenza dell’ operazione sottoponendola, a tal fine, ad una serie di limitazioni, di carattere qualitativo. In particolare, ex art. 2357:
1) le somme utilizzate per l’ acquisto devono essere contenute nel limite delle riserve disponibili e degli utili distribuibili;
2) possono essere acquistate solo azioni interamente liberate (onde evitare che la società diventi debitrice di se stessa);
3) l’ acquisto deve essere autorizzato dall’ assemblea che ne fissa la modalità, nonchè il numero massimo di azioni da acquistare, la durata dell’ operazione (non superiore a 18 mesi), il corrispettivo minimo e massimo;
4) per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’ ammontare delle azioni acquistate non può superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni detenute da società controllate.
Le limitazioni per l’ acquisto delle azioni proprie non si applicano quando esso avviene:
a) in esecuzione di una delibera dell’ assemblea di riduzione del capitale, da attuari mediante riscatto e annullamento di azioni;
b) per effetto di successione universale, di fusione e di scissione;
c) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Ad eccezione del primo caso, negli altri deve essere, comunque, rispettato il limite della quina parte del capitale sociale: le azioni eccedenti tale limite devono essere alienate entro 3 anni a pena del loro annullamento con corrispondente riduzione del capitale sociale.
Infine, ex art. 2357ter, per garantire il corretto funzionamento delle scoeità e per evitare che possano essere alterate le regole di formazione della volontà:
-finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione (salvo autorizzazione dell’ assemblea) sono attribuiti, proporzionalmente, alle altre azioni;
-il diritto di voto viene sospeso; tuttavia, per evitare che ciò determini un abbassamento dei quorum assembleari, le azioni sono <<computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’ assemblea>>;
-gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate dalla società, se non previa autorizzazione dell’ assemblea che deve stabilirne le modalità;
-deve essere, infine, costituita e mantenuta una riserva indisponibile pari all’ importo delle azioni proprie iscritto all’ attivo del bilancio e ciò finchè dette azioni non siano trasferite o annullate.
c) Prestiti accordati dalla società ad un terzo soggetto: le azioni proprie in garanzia
Il d.lgs. 142/2008 ha completamente riscritto l’ art. 2358, prevedendo l’ inapplicabilità del divieto per la società di accordare prestiti o fornire garanzie per l’ acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, a determinate condizioni. Tale norma, prima dell’ intervento del d.lgs.142/2008, prevedeva che la società non potesse accordare prestiti o fornire garanzie per l’ acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
Lo stesso articolo prevedeva che la società non potesse, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Il nuovo articolo 2358 prevede che sia possibile per la società accordare prestiti e fornire garanzie per l’ acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, ma solo ad una serie di condizioni, precisamente definite dall’ art. stesso. Esse sono:
-l’operazione deve essere preventivamente autorizzata dall’ assemblea;
-gli amministratori della società devono redigere una relazione che illustri l’ operazione, le condizioni, le ragioni e gli obiettivi che la giustificano, nonchè l’ interesse ed i rischi per la società, indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni e attestando che essa ha luogo a condizioni di mercato eque;
-per quanto riguarda, invece, l’ importo complessivo dell’ assistenza finanziaria prestata a terzi, questo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ ultimo bilanci regolarmente approvato.
Nel calcolo si deve tenere conto anche dell’ eventuale riduzione dell’ attivo netto derivante dall’ acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie. A livello contabile ciò comporta l’ obbligo di iscrivere in bilancio una riserva indisponibile pari all’ importo complessivo dell’ assistenza finanziaria.
Rimane salvo il divieto per la società di accettare azioni proprie in garanzia.