Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio commessogli. Salvo diversa pattuizione, l’appaltatore deve fornire anche la materia prima necessaria per il compimento dell’opera. Se la materia è invece fornita in tutto dal committente, l’appaltatore deve denunziare prontamente i difetti che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera. L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate col committente, di regola descritte in un apposito documento denominato capitolato. L’esecuzione dell’opera deve comunque avvenire “a regola d’arte”, cioè con perizia tecnica professionale.

Un’articolata disciplina è dettata per le variazioni del progetto in corso d’opera.

La regola generale è che l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità di esecuzione pattuite senza l’autorizzazione del committente.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato, personalmente o a mezzo di un direttore dei lavori dallo stesso nominato.

Se dai controlli in corso d’opera risulta che non sono state rispettare le modalità convenute o che l’esecuzione non procede a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi a tali condizioni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è automaticamente risolto.

Completata l’opera e prima di riceverne la consegna, il committente ha diritto di sottoporre la stessa a verifica finale (o collaudo), da eseguirsi non appena l’appaltatore lo mette in condizione di effettuarla.

Eseguita la verifica, il committente è tenuto a comunicarne il risultato negativo all’appaltatore ove intenda rifiutare l’opera.

Non è invece necessaria una dichiarazione espressa di accettazione.

Infatti l’opera si considera accettata quando il committente omette di procedere alla verifica o non ne comunica il risultato entro breve termine oppure riceve l’opera senza riserve.

È così tutelato l’interesse dell’appaltatore a che il committente proceda tempestivamente alla verifica e all’accettazione dell’opera. Infatti con l’accettazione dell’opera:

i rischi di perimento o deterioramento dell’opera passano dall’appaltatore al committente

l’appaltatore è liberato dalla garanzia per difformità e vizi dell’opera riconoscibili dal committente

l’appaltatore ha diritto al pagamento del prezzo.

 

Difformità e vizi dell’opera

Una volta che l’opera sia stata compiuta e consegnata al committente, l’appaltatore è tenuto “alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.”

Se l’opera è stata accettata senza riserve, la garanzia copre solo i vizi occulti e quelli taciuti in mala fede dall’appaltatore. I       vizi e le difformità devono essere denunziati all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive inoltre nel termine breve di 2 anni dalla consegna dell’opera.

In particolare il committente può richiedere la risoluzione del contratto solo se le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. In caso contrario il committente può chiedere a sua scelta o l’eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore oppure una riduzione proporzionale del prezzo.

II committente ha inoltre diritto al risarcimento dei danni se i vizi sono dovuti a colpa dell’appaltatore.

Se l’appalto ha per oggetto la costruzione di edifici o altri immobili, la responsabilità dell’appaltatore è di 10 anni dal compimento dell’opera.

Questa responsabilità scatta però solo in caso di rovina totale o parziale dell’immobile o di gravi difetti imputabili a difetti di costruzione.

 

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