La consegna della cosa
La vendita è fonte di obbligazioni per entrambe le parti. Le obbligazioni principali del venditore sono:
quella di consegnare la cosa al compratore
quella di fargliene acquistare la proprietĂ
quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
Norme particolari regolano l’adempimento dell’obbligo di consegna quando si tratta di cose da trasportare o di merci per le quali sono stati rilasciati titoli rappresentativi. In particolare, la vendita su documenti, diffusa nel commercio internazionale, riguarda merci giĂ consegnate ad un vettore per il trasporto o depositate in magazzini generali, per le quali il vettore o il magazzino abbiano rilasciato un titolo di credito rappresentativo (duplicato della lettera di vettura, polizza di carico). Ne consegue che la vendita di tali merci può essere realizzata anche mediante trasferimento dei relativi titoli rappresentativi, dato che il possesso degli stessi consente al compratore di ritirare la merce o di rivenderla ulteriormente. Salvo patto o uso contrario, il compratore è a sua volta obbligato a pagare la merce contestualmente alla consegna dei documenti.
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La garanzia per evizione
Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l’evizione.
Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietĂ della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa.
Ad esempio un terzo rivendica vittoriosamente la proprietĂ dell’intera cosa acquistata (evizione totale) o di una parte della stessa (evizione parziale).
Se l’evizione è stata totale, il venditore dovrĂ rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute. SarĂ inoltre tenuto al risarcimento integrale del danno, compreso il lucro cessante, se il fatto che ha prodotto l’evizione è imputabile ad un suo comportamento doloso o colposo.
Se invece l’evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Può tuttavia chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.
Vizi. Mancanza di qualitĂ
Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Ad esempio che la stoffa venduta non presenti difetti di tessitura o di colorazione.
La garanzia copre di regole solo i vizi occulti, cioè i vizi non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell’acquisto. Il compratore è quindi tenuto a controllare, almeno sommariamente, la cosa quando l’acquista.
La garanzia copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi e i vizi apparenti quando si tratta di cose da trasportare o cose che il compratore non ha potuto esaminare.
La garanzia per vizi può essere limitata o esclusa, ma il relativo patto è improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
In presenza di vizi coperti dalla garanzia, il compratore può chiedere alternativamente la risoluzione del contratto (azione redibitoria) con conseguente rimborso integrale del prezzo e delle spese sostenute) oppure la semplice riduzione del prezzo (azione estimatoria).
L’esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per visi è soggetto a brevi termini di decadenza e di prescrizione.
Infatti il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di 1 anno dalla consegna.
La prescrizione diventa decennale quando invece la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita (aliud pro alio). Ad esempio viene consegnata stoffa in fibra sintetica al posto di stoffa di lana.