Obbligazione fondamentale del committente è quella di pagare un corrispettivo in denaro.

Il contratto di appalto è valido anche se le parti non hanno determinato il corrispettivo. In tal caso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti e, in mancanza, è determinato dal giudice.

Il prezzo può essere determinato globalmente per tutta l’opera (appalto “a corpo” o “a forfait”). Ciò comporta che l’appaltatore non ha diritto ad un compenso integrativo per le variazioni.

Il prezzo può essere stabilito anche per ogni unitĂ  di misura dell’opera (appalto “a misura”). Ad esempio, un TOT per ogni metro cubo costruito. In questo caso la somma dovuta dal committente si determinerĂ  solo alla conclusione dell’opera, anche se nel contratto è stato indicato l’ammontare globale presunto. Sono ammesse anche forme miste (in parte a corpo e in parte a misura).

Uno degli aspetti piĂą significativi della disciplina dell’appalto è costituito dalla rivedibilitĂ  del prezzo durante l’esecuzione dell’opera.

La revisione del prezzo può essere chiesta da entrambe le parti quando il costo dei materiali o della manodopera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo dell’appalto complessivamente pattuito. La revisione può essere però concessa solo per la differenza che eccede il 10%.

All’appaltatore è poi riconosciuto il diritto ad un equo compenso in caso di difficoltĂ  di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche o simili, non previste dalle parti e che rendono notevolmente piĂą onerosa la prestazione dell’appaltatore.

 

Estinzione del rapporto

L’appalto è contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l’interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l’opera è compiutamente realizzata.

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali.

Il committente è tenuto però a pagare la parte dell’opera giĂ  compiuta, nei limiti in cui essa è per lui utile. Nulla dovrĂ  perciò se prova che la parte realizzata è per lui del tutto inutilizzabile.

Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera, anche senza giusta causa (ad esempio perchĂ© non piĂą interessato) risarcendo l’appaltatore non solo delle spese sostenute ma anche del mancato guadagno.

La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto. Il committente può tuttavia recedere dal contratto se gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera.

 

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