Capacità e rappresentanza cambiaria

Perché l’obbligazione cambiaria sia validamente assunta, è necessario:

  • La piena capacità di agire del firmatario (traente, emittente, trattato accettante etc.);
  • Che la firma sia autentica;
  • Oppure che sia stata apposta da un soggetto munito di validi poteri di rappresentanza. Nel caso di un falsus procurator (rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri o che ne sia privo), questi resterà obbligato come se avesse firmato in proprio: è evidente la deroga dai principi di diritto comune che, invece, ne avrebbero limitato la responsabilità al solo risarcimento del danno arrecato.

 

Le obbligazioni cambiarie

La cambiale è un titolo di credito destinato ad incorporare più obbligazioni. Nasce con l’obbligazione del traente o dell’emittente e nel tempo se ne possono aggiungere altre. Le obbligazioni cambiarie sono rette da alcuni principi peculiari. L’invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre (principio della reciproca indipendenza o autonomia delle obbligazioni cambiarie). Ad esempio, se l’obbligazione del traente è invalida perché lo stesso è incapace o la sua sottoscrizione è stata falsificata, l’accettante o i giranti, che si sono validamente obbligati, non possono sottrarsi al pagamento della cambiale.

Inoltre, tutti gli obbligati cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo alla scadenza, che perciò può chiedere a ciascuno di essi il pagamento dell’intera somma cambiaria. Però gli obbligati cambiari non sono obbligati tutti nello stesso modo, sia di fronte al portatore del titolo (rapporti esterni), sia nei rapporti reciproci (rapporti interni).

Nei confronti del portatore del titolo, gli obbligati cambiari sono distinti in due categorie: obbligati diretti e obbligati di regresso. L’azione nei confronti dei primi (azione diretta) non è subordinata a particolari formalità. L’azione nei confronti dei secondi (azione di regresso) presuppone il verificarsi di determinate condizioni sostanziali (rifiuto dell’accettazione o del pagamento) ed è subordinata a specifici adempimenti formali (levata del protesto). Sono obbligati diretti: l’emittente, l’accettante ed i loro avallanti. Sono obbligati di regresso: il traente, i giranti, i loro avallanti e l’accettante per intervento.

Diversa è anche la posizione degli obbligati cambiari nei rapporti reciproci: uno solo di essi deve sopportare il peso definitivo del debito cambiario, mentre gli altri sono per legge garanti di grado successivo del pagamento. Nei rapporti interni infatti gli obbligati cambiari sono disposti per gradi. Nella cambiale tratta accettata, l’obbligato di primo grado è l’accettante, obbligato di secondo grado è il traente, obbligato di terzo grado è il primo girante e seguono poi nell’ordine i successivi giranti.

Nel vaglia cambiario, obbligato di primo grado è sempre l’emittente, seguono poi i giranti nell’ordine sopra indicato. L’avallante assume invece un grado cambiario successivo a quello dell’obbligato per il quale l’avallo è stato dato (chi avalla l’accettante si colloca dopo di questi e prima del traente) ed identica regola vale per l’accettante per intervento.

La graduazione delle obbligazioni cambiarie comporta che, se paga l’obbligato di primo grado, tutti gli altri sono liberati non solo nei confronti del portatore, ma anche nei rapporti interni. Mentre il pagamento effettuato da un obbligato di grado intermedio, libera definitivamente solo quelli di grado successivo, dato che il solvens ha azione cambiaria per il recupero dell’intera somma pagata nei confronti degli obbligati di grado anteriore. Possono esistere anche obbligazioni di pari grado e si verifica quando più persone assumono la stessa posizione cambiaria: coemittenti, coavallanti.

 

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