Le liquidazioni coatte

La legge fallimentare stabilisce anche una disciplina unitaria della liquidazione coatta amministrativa, che si applica nelle ipotesi in cui sia ritenuto preminente un interesse pubblicistico nell’ esercizio dell’ attività d’ impresa. La liquidazione coatta è caratterizzata da una posizione rafforzata e da una procedura più attenta agli interessi generali, tutto non riducendosi a un concorso fra creditori. L’ accertamento del passivo è compiuto direttamente dal commissario sulla base delle scritture contabili senza necessità di istanze dei creditori, previste solo quando il titolare del credito si affermi pretermesso o non riconosciuto benchè avente diritto.

La liquidazione coatta è caratterizzata infine da una rigorosa finalità liquidatoria dell’ attività d’ impresa. La disciplina predisposta dalla legge fallimentare si applica però “salvo che le leggi speciali dispongano diversamente” e le leggi speciali sono tante. Si usa perciò dire che vi sono non la liquidazione ma le liquidazioni coatte.

I reati fallimentari

Vi sono sanzioni per l’ imprenditore che dolosamente o colposamente intervenga sull’ impresa aggravandone la crisi ed aumentandone il costo in termini generali. La prospettiva adesso menzionata comporta che la sanzione penale colpisca solo in caso di fallimento. Se non vi è crisi che sfocia nella procedura concorsuale, manca a rigore la stessa premessa per l’ applicazione delle discipline adesso segnalate. L’ esistenza di una procedura concorsuale è perciò presupposto del reato o, come spesso si preferisce puntualizzare, condizione obiettiva di punibilità. Se il fallimento è poi revocato, anche l’ azione penale viene meno.

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