Le decisioni di maggiore importanza nella vita della società sono sempre riservate ai soci.
Esse sono in particolare: l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina, se prevista nell’atto costitutivo degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, le modificazioni dell’atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare a tutte le decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, a meno che l’atto costitutivo attribuisca a uno o più soci il diritto di voto in misura superiore alla propria quota di partecipazione.
Le nuove norme parlano genericamente di decisioni dei soci e non più di delibere dell’assemblea, perché il modo di esprimere la volontà dei soci è stato completamente rivoluzionato.
Se lo statuto non dice niente in proposito, i soci continueranno a riunirsi in assemblea. L’atto costitutivo può però prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (cioè i soci deliberano anche senza incontrarsi, sottoscrivendo separatamente un documento da cui risulta l’argomento della decisione e il proprio consenso.

Non è più necessario quindi che i soci si riuniscano fisicamente in un solo luogo per prendere le decisioni che riguardano la società.) Dai documenti sottoscritti dai soci devono sempre risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Questi documenti se l’atto costitutivo lo prevede, possono essere trasmessi con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica e devono poi essere conservati dalla società.
Rimane l’obbligo di riunirsi in assemblea solo in 2 ipotesi particolari quando le deliberazioni hanno per oggetto modificazioni dell’atto costitutivo e ogni volta che la riunione assembleare qualunque sia l’oggetto della delibera, sia stata richiesta da un amministratore ovvero da un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Un primo problema, però, si ha nel determinare le materie riservate ai soci in silenzio dell’AC.
Infatti, se prendiamo l’art 2749, potremmo pensare che lo scenario cambia a seconda della previsione, nello stesso AC, di nominare amministratori (da ora amm).

Se non c’è tale previsione, si potrebbe pensare che tutti i soci siano amministratori, a quel punto occorrerebbe distinguere, formalmente, le decisioni prese in qualità di soci e quelle in qualità di amm, distinzione ricavabile dallo stesso 2479.
Se, invece, si pattuisce che nell’AC NON ci sono materie di competenza dei soci, questi decideranno in base al procedimento del consiglio di amministrazione, non dell’assemblea!
Per verificare la correttezza di tale affermazione, dobbiamo inquadrare il problema della nomina degli amm, nomina che risiede su due norme in apparente conflitto tra loro: il citato 2479 e il 2475.

Sulla base di queste norme, infatti, in caso di silenzio dell’AC, si dovrebbe pensare, secondo il 2475, che i soci hanno diritto a nominare gli amm, secondo il 2479 la nomina compete ai soci solo se prevista dall’AC stesso.
Non solo, secondo il 2475 allora, in caso di silenzio dell’AC, non è possibile che i soci assumano qualifica di amm, soluzione, a sua volta, da concordare con l’art 2463 che impone di porre nell’AC le regole e le persone atte ad amministrare.
Ma se guardiamo all’OGGETTO delle due norme, vediamo come, per tirare le fila,

– Se manchino indicazioni sull’amministrazione della società nell’AC NON c’è nullità della società, bensì:
Tutti i soci si considerano amministratori (nelle Srl, diversamente dalle società di persone, devono operare collegialmente).

– Se nell’AC non s’indicano le persone che amministreranno, ma si pone il sistema di amministrazione, i soci decideranno separatamente chi nominare.

– Se nell’AC si pone che amm possono essere non-soci, anch’essi vanno nominati dai soci.

– (Se nell’AC si pone anche la nomina, la decisione di nomina si ha solo dopo la cessazione dell’incarico di chi nominato nell’atto costitutivo.)

Quando la deliberazione va adottata in forma assembleare occorre che alla riunione partecipino tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo) e che la delibera sia approvata dalla maggioranza assoluta dei soci presenti alla riunione (quorum deliberativo).

Quando invece la decisione viene adottata in forma non assembleare, il codice non precede un quorum costitutivo (alla decisone devono infatti partecipare tutti i soci, nel senso che è sufficiente dimostrare che a ciascun socio è stato richiesto di partecipare alla votazione anche se non occorre che ciascun socio partecipi alla votazione) e la decisione è adottata se si regista il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (quorum deliberativo).
Tutte le decisioni producono effetto solo dal momento della loro iscrizione nel registro delle imprese e non da quando sono assunte.

Decisioni nelle società di persone e in quelle di capitali

Chiudiamo il discorso evidenziando le differenze che si hanno verso le società di persone (da ora Sdp) e per azioni.
Nelle Spa è necessaria l’assemblea, il rapporto assemblea-amministrazione è diversa, i soci possono essere amministratori, ma non tacitamente.

Ancora, diverso è il caso delle Sdp, come detto, in caso di silenzio, tutti i soci sono amm e operano disgiuntamente.

Maggioranze richieste nelle srl


Per quanto riguarda le già anticipate maggioranze, distinguiamo decisioni assembleari e non.
Nel primo caso abbiamo un quorum costitutivo della metà del capitale sociale, e uno deliberativo della maggioranza dei presenti (il voto è proporzionale alla partecipazione). Nel secondo caso abbiamo la mancanza di un quorum costituivo, compensata da uno deliberativo che prevede la maggioranza dei soci che rappresenti metà del capitale sociale.
Entrambi sono derogabili grazie all’autonomia privata.

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