Le azioni di risparmio costituiscono, insieme alle azioni privilegiate a voto limitato previste dalla disciplina previgente, la risposta ad un’esigenza unitaria: quella di incentivare l’investimento in azioni offrendo ai risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro specifici interessi. Titoli cioè che tengano conto del disinteresse degli stessi per l’esercizio dei diritti amministrativi e del preminente rilievo attribuito invece al contenuto patrimoniale e alla redditività dei titoli azionari. Nelle azioni di risparmio i diritti amministrativi sono drasticamente ridimensionati, ossia sono prive del diritto di voto.
Quindi, devono essere privilegiate sotto l’aspetto patrimoniale. A differenza delle altre azioni possono essere emesse al portatore, quindi essere anonime. Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotati in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’unione europea. Le azioni risparmio sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Di esse perciò non si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi.
È da escludersi oggi che agli azionisti di risparmio possa essere riconosciuto il diritto di intervento in assemblea e il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide. Le azioni di risparmio erano azioni privilegiate sotto il profilo patrimoniale, ma con la riforma del 1998 è infatti stato cancellato la rigida disciplina legislativa dei privilegi patrimoniali.
L’attuale disciplina si limita infatti a stabilire che le azioni di risparmio sono ” dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale” e che l’atto costitutivo ” determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio” (art. 145, 2 comma). La disciplina delle azioni di risparmio è poi completata dalla previsione di un’organizzazione di gruppo per la tutela degli interessi comuni. L’organizzazione si articola nell’assemblea speciale e nel rappresentante comune.
L’assemblea delibera sugli oggetti di interesse comune e in particolare sull’approvazione delle delibere dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di risparmio e sulla transazione delle controversie con la società.
Delibera, inoltre, sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull’azione di responsabilità nei suoi confronti e infine, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto.
Il rappresentante comune provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Gli è riconosciuto il diritto di visionare il libro soci, il libro delle adunanze dell’assemblea generale, il diritto di assistere alle assemblea della società e di impugnare le delibere. In ogni caso, il rappresentante comune deve essere informato sulle operazioni societarie che possono influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.