La responsabilità degli amministratori sussiste principalmente nei confronti della società e quindi in via principale spetta alla società attraverso i suoi organi farla valere. Sia nella società a responsabilità limitata che nella società per azioni l’azione può essere direttamente proposta dalla società sulla base della deliberazione dei soci. In entrambe le società inoltre è possibile che l’azione sia esercitata direttamente dai soci, ma nella società per azioni si richiede a tal fine il possesso di una determinata quota percentuale del capitale sociale mentre nelle società a responsabilità limitata non è previsto alcun requisito quantitativo e quindi l’azione può essere promossa da ogni socio.
La disciplina della società per azioni è però molto più articolata prevedendo i diversi aspetti sia dell’azione promossa dalla società che dai soci. Per quanto riguarda l’azione promossa dalla società essa presuppone in via di principio una deliberazione dell’assemblea ordinaria ma essa può essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Se la società ha adottato il sistema dualistico l’azione può essere proposta anche dietro deliberazione del consiglio di sorveglianza. In tutti i casi essa può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.
La deliberazione dell’azione di responsabilità se presa con il voto favorevole dei soci che rappresentano un quinto del capitale sociale o dal consiglio di sorveglianza con la maggioranza dei due terzi dei componenti comporta la revoca di diritto degli amministratori dalla carica, in caso contrario la revoca deve essere espressamente deliberata e sono l’assemblea o il consiglio di sorveglianza a provvedere alla sostituzione degli amministratori revocati. L’azione sociale di responsabilità deliberata dalla assemblea o dal consiglio di sorveglianza o dal collegio sindacale è esercitata dagli i amministratori o da persona designata dall’assemblea a tale scopo o da un curatore speciale per l’esercizio dell’azione stessa.
Quando nei casi più gravi di responsabilità viene nominato dal tribunale un amministratore giudiziario o quando la società sia fallita o posta in amministrazione coatta amministrativa o ammessa alla amministrazione straordinaria l’azione è esercitata dall’amministratore giudiziario, dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario. Se l’azione è invece esercitata dai soci essi fanno valere in nome proprio un diritto della società e quindi l’eventuale risarcimento del danno a seguito dell’azione va a favore del patrimonio della società e pertanto la stessa è tenuta, in caso di accoglimento dell’azione, a rimborsare agli attori le spese di giudizio che essi non hanno potuto recuperare dai soccombenti.
La società può rinunciare all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e può transigere sulla misura del risarcimento purchè per le società a responsabilità limitata la decisione sia presa con il consenso dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale e per le società per azioni sia espressamente approvata dall’assemblea e purchè ad essa non si oppongono i soci che rappresentano una determinata percentuale del capitale sociale. Anche i soci che hanno promosso l’azione possono rinunciare all’azione o transigerla ma ogni corrispettivo dovrà andare a vantaggio della società.