Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore si obbliga a risarcire l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.
L’assicurazione contro i danni copre i rischi cui sono esposti determinati beni dell’assicurato (assicurazione di cose), ma può coprire anche il rischio cui è esposto l’intero patrimonio dell’assicurato (assicurazione di patrimonio).
La disciplina specifica dell’assicurazione contro i danni è dominata dal principio indennitario, volto ad evitare che l’assicurazione diventi per l’assicurato fonte di arricchimento e di speculazione a danno dell’assicuratore.
Il principio indennitario si articolare nelle seguenti regole.
Può validamente assicurarsi solo chi ha un interesse economico esposto al rischio: il contratto di assicurazione contro i danni è infatti nullo se non esiste un interesse, anche futuro, dell’assicurato al risarcimento del danno.
L’assicuratore è tenuto a risarcire soltanto il danno effettivamente subito dall’assicurato in
conseguenza del sinistro.
Ancora, l’indennizzo non può superare il valore che le cose perite o danneggiate hanno al tempo del sinistro. Così, se assicuro la mia automobile contro il furto per 10.000 euro ed al momento del furto ne vale 2.000, l‘indennizzo dovutomi dall’assicuratore sarĂ di 2.000 euro anche se ho pagato il premio su 10.000 euro.
Le conseguenze dell’assicurazione per somma superiore al valore reale della cosa sono diverse a seconda che vi sia stato o meno dolo da parte dell’assicurato.
In caso di dolo il contratto è invalido, fermo restando il diritto dell’assicuratore al premio in corso.
Se invece non vi è stato dolo, l’assicuratore dovrĂ risarcire il danno nei limiti del minor valore assicurabile ed il contraente ha diritto di ottenere per il futuro una proporzionale riduzione del premio.
Può anche verificarsi l’ipotesi opposta, ossia che la cosa assicurata abbia al momento del sinistro un valore superiore a quello dichiarato nel contratto.
Si applica in tal caso la regola proporzionale.
Non solo i danni eccedenti la somma assicurata restano a carico dell’assicurato ma l’assicuratore sarĂ tenuto a risarcire solo una parte proporzionale del rischio coperto.
Ad esempio, se una cosa che vale 200 è assicurata per 100 (metĂ del valore) e si subisce un danno di 50, l‘assicuratore corrisponderĂ 25 (metĂ del danno).
Frequenti sono anche le clausole che pongono a carico dell’assicurato una parte del danno subito (franchigia) per prevenire il pericolo di un totale disinteresse dello stesso nei confronti del sinistro. Espressione del principio indennitario sono anche due istituti tipici dell’assicurazione contro i danni collegati al verificarsi del sinistro:
l’obbligo dell’assicurato di dare pronto avviso all’assicuratore del sinistro (di regola entro 3
giorni), onde consentirgli il tempestivo accertamento delle cause e dell’entitĂ del danno
l’obbligo dello stesso assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno, ponendo però le relative spese a carico dell’assicuratore.
L’inosservanza dolosa degli obblighi di avviso e di salvataggio comporta la perdita del diritto all’indennitĂ .
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare della stessa, nei diritti dell’assicurato verso gli eventuali terzi responsabili del sinistro, al fine di evitare che l’assicurato possa cumulare l’indennizzo corrispostogli dall’assicuratore con il risarcimento del danno dovutogli dal terzo responsabile.
L’assicuratore non può comunque ottenere dal terzo piĂą di quanto abbia legittimamente pagato all’assicurato.
Il principio indennitario opera anche quando sono state stipulate piĂą assicurazioni presso diversi assicuratori per la copertura dello stesso rischio.
In tal caso l’assicurato deve rendere noti a ciascun assicuratore i contratti stipulati con gli altri e può chiedere a ciascuno l’indennitĂ , ma la somma complessivamente riscossa non può superare l’entitĂ del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha regresso verso gli altri, per ripartire l’indennitĂ corrisposta in proporzione delle somme assicurate presso ciascuno.
Figura diversa è la coassicurazione. Essa si ha quando più assicuratori, di regola con un unico contratto, assumono ciascuno una quota del rischio assicurato. Ad essa si ricorre quando si tratta di assicurare rischi molto ingenti che nessun assicuratore potrebbe da solo accollarsi.
Nella coassicurazione ciascun assicuratore risponde nei confronti dell’assicurato nei limiti della quota assunta ed è quindi tenuto al pagamento dell’indennitĂ solo in proporzione della rispettiva quota.