Nozione. Caratteri essenziali

L’appalto è il contratto con il quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

Oggetto dell’appalto può essere sia il compimento di un’opera sia il compimento di un servizio. È appalto d’opera, ad esempio, il contratto con il quale un’impresa si obbliga a costruire un palazzo; è appalto di servizi il contratto stipulato con un’impresa di pulizie.

Netta è la distinzione fra appalto e vendita.

L’appalto ha per oggetto una prestazione qualificata di fare; vendita e somministrazione hanno invece per oggetto un dare. La distinzione diventa tuttavia meno agevole nella pratica quando ad una prestazione di dare se ne affianca una di fare.

Ad esempio ordino ad un fabbricante di mobili una libreria da costruire. Il contratto stipulato è un appalto o una vendita di cosa futura?

Il problema è stato risolto dalla giurisprudenza applicando il criterio della prevalenza: si ha appalto se la prestazione di fare (attività lavorativa) prevale su quella di dare (fornitura del materiale); si ha vendita nel caso contrario.

Committente dell’opera o del servizio può essere sia un soggetto privato sia lo Stato o un ente pubblico.

La disciplina dettata dal codice civile è tuttavia applicabile integralmente solo agli appalti privati. Quando invece committente è un ente pubblico essa è in più punti integrata o sostituita da una vasta e complessa legislazione speciale.

 

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