Nozione

L’appalto è il contratto con il quale una parte (l’appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

Oggetto dell’appalto può essere sia il compimento di un’opera sia il compimento di un servizio. È appalto d’opera, ad esempio, il contratto con il quale un’impresa si obbliga a costruire un palazzo; è appalto di servizi il contratto stipulato con un’impresa di pulizie.

Netta è la distinzione fra appalto e vendita.

L’appalto ha per oggetto una prestazione qualificata di fare; vendita e somministrazione hanno invece per oggetto un dare. La distinzione diventa tuttavia meno agevole nella pratica quando ad una prestazione di dare se ne affianca una di fare.

Ad esempio ordino ad un fabbricante di mobili una libreria da costruire. Il contratto stipulato è un appalto o una vendita di cosa futura?

Il problema è stato risolto dalla giurisprudenza applicando il criterio della prevalenza: si ha appalto se la prestazione di fare (attività lavorativa) prevale su quella di dare (fornitura del materiale); si ha vendita nel caso contrario.

Committente dell’opera o del servizio può essere sia un soggetto privato sia lo Stato o un ente pubblico.

La disciplina dettata dal codice civile è tuttavia applicabile integralmente solo agli appalti privati. Quando invece committente è un ente pubblico essa è in più punti integrata o sostituita da una vasta e complessa legislazione speciale.

 

Le obbligazioni dell’appaltatore

Obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio commessogli. Salvo diversa pattuizione, l’appaltatore deve fornire anche la materia prima necessaria per il compimento dell’opera. Se la materia è invece fornita in tutto dal committente, l’appaltatore deve denunziare prontamente i difetti che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera. L’opera deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate col committente, di regola descritte in un apposito documento denominato capitolato. L’esecuzione dell’opera deve comunque avvenire “a regola d’arte”, cioè con perizia tecnica professionale.

Un’articolata disciplina è dettata per le variazioni del progetto in corso d’opera.

La regola generale è che l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità di esecuzione pattuite senza l’autorizzazione del committente.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato, personalmente o a mezzo di un direttore dei lavori dallo stesso nominato.

Se dai controlli in corso d’opera risulta che non sono state rispettare le modalità convenute o che l’esecuzione non procede a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi a tali condizioni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è automaticamente risolto.

Completata l’opera e prima di riceverne la consegna, il committente ha diritto di sottoporre la stessa a verifica finale (o collaudo), da eseguirsi non appena l’appaltatore lo mette in condizione di effettuarla.

Eseguita la verifica, il committente è tenuto a comunicarne il risultato negativo all’appaltatore ove intenda rifiutare l’opera.

Non è invece necessaria una dichiarazione espressa di accettazione.

Infatti l’opera si considera accettata quando il committente omette di procedere alla verifica o non ne comunica il risultato entro breve termine oppure riceve l’opera senza riserve.

È così tutelato l’interesse dell’appaltatore a che il committente proceda tempestivamente alla verifica e all’accettazione dell’opera. Infatti con l’accettazione dell’opera:

i rischi di perimento o deterioramento dell’opera passano dall’appaltatore al committente

l’appaltatore è liberato dalla garanzia per difformità e vizi dell’opera riconoscibili dal committente

l’appaltatore ha diritto al pagamento del prezzo.

 

Difformità e vizi dell’opera

Una volta che l’opera sia stata compiuta e consegnata al committente, l’appaltatore è tenuto “alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.”

Se l’opera è stata accettata senza riserve, la garanzia copre solo i vizi occulti e quelli taciuti in mala fede dall’appaltatore. I       vizi e le difformità devono essere denunziati all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive inoltre nel termine breve di 2 anni dalla consegna dell’opera.

In particolare il committente può richiedere la risoluzione del contratto solo se le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione. In caso contrario il committente può chiedere a sua scelta o l’eliminazione dei difetti a spese dell’appaltatore oppure una riduzione proporzionale del prezzo.

II committente ha inoltre diritto al risarcimento dei danni se i vizi sono dovuti a colpa dell’appaltatore.

Se l’appalto ha per oggetto la costruzione di edifici o altri immobili, la responsabilità dell’appaltatore è di 10 anni dal compimento dell’opera.

Questa responsabilità scatta però solo in caso di rovina totale o parziale dell’immobile o di gravi difetti imputabili a difetti di costruzione.

 

Le obbligazioni del committente dell’appalto

Obbligazione fondamentale del committente è quella di pagare un corrispettivo in denaro.

Il contratto di appalto è valido anche se le parti non hanno determinato il corrispettivo. In tal caso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti e, in mancanza, è determinato dal giudice.

Il prezzo può essere determinato globalmente per tutta l’opera (appalto “a corpo” o “a forfait”). Ciò comporta che l’appaltatore non ha diritto ad un compenso integrativo per le variazioni.

Il prezzo può essere stabilito anche per ogni unità di misura dell’opera (appalto “a misura”). Ad esempio, un TOT per ogni metro cubo costruito. In questo caso la somma dovuta dal committente si determinerà solo alla conclusione dell’opera, anche se nel contratto è stato indicato l’ammontare globale presunto. Sono ammesse anche forme miste (in parte a corpo e in parte a misura).

Uno degli aspetti più significativi della disciplina dell’appalto è costituito dalla rivedibilità del prezzo durante l’esecuzione dell’opera.

La revisione del prezzo può essere chiesta da entrambe le parti quando il costo dei materiali o della manodopera subisce variazioni dovute a circostanze imprevedibili, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo dell’appalto complessivamente pattuito. La revisione può essere però concessa solo per la differenza che eccede il 10%.

All’appaltatore è poi riconosciuto il diritto ad un equo compenso in caso di difficoltà di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche o simili, non previste dalle parti e che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore.

 

 

Estinzione del rapporto

L’appalto è contratto la cui esecuzione si protrae nel tempo e l’interesse del committente è di regola soddisfatto solo se l’opera è compiutamente realizzata.

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti, il contratto si scioglie secondo i principi generali.

Il committente è tenuto però a pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui essa è per lui utile. Nulla dovrà perciò se prova che la parte realizzata è per lui del tutto inutilizzabile.

Solo al committente è consentito di recedere dal contratto in corso d’opera, anche senza giusta causa (ad esempio perché non più interessato) risarcendo l’appaltatore non solo delle spese sostenute ma anche del mancato guadagno.

La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto. Il committente può tuttavia recedere dal contratto se gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la buona esecuzione dell’opera.

 

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