L’anticipazione bancaria
L’anticipazione bancaria è una tipica operazione di finanziamento garantita da pegno. Essa si caratterizza per il fatto che:
la garanzia reale offerta alla banca è costituita esclusivamente da titoli o merci il cui valore è facilmente accertabile (ad esempio azioni, obbligazioni, titoli rappresentativi di merce)
l’ammontare del credito concesso dalla banca è proporzionale al valore dei titoli o delle merci dati in pegno e si determina deducendo una percentuale, di regola non inferiore al 10% (lo scarto) dal valore di stima degli stessi fissato di comune accordo.
In particolare, in deroga al principio dell’indivisibilità del pegno, il beneficiario dell’anticipazione, anche prima della scadenza, può ritirare parte dei titoli o delle merci dati in pegno in proporzione delle somme rimborsate alla banca, purché il credito residuo risulti sufficientemente garantito. La banca, a sua volta, ha diritto di ottenere un supplemento di garanzia se il valore delle cose date in pegno diminuisce di 1/10 rispetto a quello iniziale. In mancanza, la banca può procedere alla vendita delle merci o dei titoli ed ha diritto all’immediato rimborso del credito residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
L’anticipazione bancaria può essere propria o impropria.
L’anticipazione è propria quando le merci o i titoli sono costituiti in pegno regolare. La banca non può perciò disporre delle cose ricevute in pegno ed alla scadenza dovrà restituire gli stessi titoli o la stessa merce. Deve inoltre provvedere alla custodia e all’assicurazione delle merci a spese del cliente.
L’anticipazione è impropria quando i titoli (o anche i depositi di denaro) sono costituiti in pegno irregolare, il che si verifica quando gli stessi non sono stati individuati o è stata espressamente conferita alla banca la facoltà di disporne. Nell’anticipazione impropria la proprietà dei titoli dati in pegno passa alla banca che alla scadenza dovrà restituire solo titoli dello stesso genere. Questa forma di anticipazione bancaria ha però avuto scarsa diffusione e non è più prevista dalle norme bancarie.
Lo sconto
Lo sconto è il contratto con il quale la banca (scontante) anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, decurtato dell’interesse. Il cliente a sua volta cede alla banca, salvo buon fine, il credito stesso. La forma più diffusa di sconto è lo sconto di cambiali.
Lo sconto costituisce per gli imprenditori commerciali un utile strumento per monetizzare prima della scadenza il credito concesso alla clientela.
La banca a sua volta lucra la differenza (detta appunto sconto) fra il valore nominale del credito cedutole e la somma anticipata al cliente.
La banca, divenuta titolare del credito cedutole, di regola attende la scadenza per riscuoterne il valore nominale dal terzo debitore. Se nel frattempo ha esigenze di liquidità, può però utilizzare a sua volta il credito per scontarlo presso altra banca (risconto), recuperando così in anticipo quanto corrisposto al cliente, al netto del tasso di risconto.
La banca è tutelata contro il rischio di inadempimento del debitore ceduto.
Per legge, infatti, il credito le è ceduto “salvo buon fine”, cioè pro solvendo e non pro soluto. Lo scontatario resta perciò obbligato al pagamento se non paga il debitore ceduto.