Caratteri generali

Con la legge n. 39 del 18/02/2004, si è aggiunta un’amministrazione straordinaria speciale riservata alle imprese di maggiori dimensioni che intendono perseguire un programma di risanamento. In base all’attuale disciplina, l’amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Si tratta di una procedura concorsuale nel contempo giudiziale e amministrativa, che si articola in due fasi: la dichiarazione dello stato d’insolvenza da parte dell’autorità giudiziale; la successiva apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera e propria.

Presupposti. Dichiarazione d’insolvenza

Questa procedura è riservata alle imprese commerciali, anche individuali, soggette a fallimento che rispondono ai seguenti requisiti:

a) hanno un numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno;

b) hanno debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia del totale attivo che dei ricavi relativi dell’ultimo esercizio;

c) sono in stato d’insolvenza;

d) presentano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico.

Competente a dichiarare lo stato d’insolvenza è il tribunale del luogo dove si trova la sede principale dell’impresa. Tale sentenza è comunicata e resa pubblica con le stesse modalità previste per il fallimento. Il tribunale nomina il giudice delegato e uno o tre commissari giudiziali; in seguito dà avvio al procedimento del passivo. L’imprenditore insolvente conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, anche se sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.

Tuttavia il tribunale può affidare la gestione dell’impresa al commissario giudiziale. Anche in questo caso i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. E’ espressamente stabilito che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio d’impresa sono considerati crediti della massa e vanno soddisfatti in prededuzione.

 

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