I conferimenti diversi dal denaro, tanto se effettuati in sede di costituzione della società quanto se effettuati in sede di aumento del capitale sociale, devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione.
Si vuole così assicurare una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti e soprattutto evitare che agli stessi venga complessivamente assegnato un valore nominale superiore a quello reale.
Il procedimento di valutazione si articola in più fasi. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale. La stima deve attestare che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio: entro 6 mesi dalla costituzione della società gli amministratori devono controllare le valutazioni e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento, la società deve ridurre il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte.
Al socio è però concessa una duplice alternativa per non vedere così ridotta la propria partecipazione: può versare la differenza in denaro oppure può recedere dalla società.
L’obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva in passato essere eluso attraverso un semplice espediente.
Chi intendeva conferire un bene in natura figurava nell’atto costitutivo come socio che si era obbligato a conferire denaro ma poi, appena costituita la società, vendeva alla stessa il bene per importo pari alla somma da lui dovuta a titolo di conferimento, con la conseguenza che il suo debito si estingueva per compensazione.
Questo pericolo è oggi neutralizzato in quanto il codice civile prevede che l’apporto di beni da parte di promotori, fondatori o amministratori richiede la preventiva autorizzazione e la presentazione da parte dell’alienante della relazione giurata di stima di un esperto.
In caso di violazione di tale disciplina l’acquisto resta valido, ma gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni alla società.