Le società sono distinte in diversi modelli organizzativi, ciascuno dei quali costituisce una diversa combinazione di risposte legislative ai problemi di disciplina che solleva l’esercizio in forma societaria dell’attività di impresa. Gli otto tipi di società previsti dal legislatore nazionale possono essere tuttavia aggregati in categorie omogenee sulla base di alcuni fondamentali criteri di classificazione.
Una prima distinzione è basata sullo scopo perseguibile. Sotto tale profilo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (mutualistiche) si contrappongono a tutti gli altri tipi di società, definiti come società lucrative.
Una seconda distinzione (delle società lucrative) è basata sulla natura dell’attività esercitabile. La società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale. Tutte le altre società lucrative possono esercitare sia attività commerciale che attività non commerciale e sono sempre soggette all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.
Per quest’ultima caratteristica si definiscono società di tipo commerciale. Un’altra distinzione legislativa è quella fra società dotate di personalità giuridica e società prive di personalità giuridica. Hanno personalità giuridica le società di capitali (S.p.A. società in accomandita per azioni e s.r.l.) e le società cooperative. Ne sono prive le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
Nelle società di capitali, in quanto società con personalità giuridica:
È legislativamente prevista ed inderogabile (tranne che per la s.r.l.) un organizzazione di tipo corporativo, ossia basata sulla presenza di organi (assemblea, amministratori e collegio sindacale), ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e competenze.
Il funzionamento degli organi sociali è dominato dal principio maggioritario. L’assemblea, composta dalle persone dei soci, delibera a maggioranza anche le modifiche dell’atto costitutivo e le maggioranze assembleari sono calcolate in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, non per teste.
Il singolo socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo; ha solo il diritto di concorrere, con il suo voto in assemblea, alla designazione dei membri dell’organo amministrativo e di controllo. Il peso del socio in assemblea è proporzionato all’ammontare del capitale sociale sottoscritto (criterio capitalistico). Quindi la partecipazione sociale è liberamente trasferibile.
Nelle società di persone, invece:
Non vi è prevista un organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi.
L’attività della società si fonda su un modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il poter di amministrare la società e richiede di regola il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell’atto costitutivo.
Il singolo socio è investito del potere di amministrazione e di rappresentanza della società, indipendentemente dal capitale conferito e dalla consistenza del suo patrimonio personale. La partecipazione sociale è di regola trasferibile solo con il consenso degli altri soci.
Ultimo criterio di distinzione è quello basato sul regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. Sotto questo profili vi sono:
Società nelle quali per le obbligazioni sociali rispondono sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile (s.n.c.) o con possibilità di deroga pattizia per i soli soci non amministratori (società semplice).
Società, come l’accomandita semplice e la S.p.A., nelle quali coesistono istituzionalmente soci a responsabilità illimitata (gli accomandatari) e i soci a responsabilità illimitata (gli accomandanti).
Società nelle quali per le obbligazioni sociali di regola risponde solo la società col proprio patrimonio (S.p.A. s.r.l. e società cooperative).