La società in nome collettivo è considerata il prototipo della società commerciale di persone. Soci della società in nome collettivo possono essere sia persone fisiche che società per azioni (o società a responsabilità limitata o in accomandita per azioni). Leggi speciali possono prevedere deroghe. Partecipare a una società in nome collettivo significa correre integralmente, seppure in solido con altri, il rischio dell’ attività d’ impresa.
L’ atto costitutivo della società in nome collettivo non richiede forme speciali a meno che ciò non sia disposto dalla legge in relazione all’ oggetto di un conferimento, nel qual caso però la mancanza di forma invalida il conferimento ma non la costituzione della società. Ne è richiesta la forma scritta solo ai fini dell’ iscrizione nel registro delle imprese, sicché in difetto si avrà quella che viene chiamata società irregolare, la irregolarità traducendosi nella non applicazione delle discipline che hanno come premessa appunto la regolare iscrizione dell’ atto costitutivo.
Ai sensi dell’ art. 2295 c.c., l’ atto costitutivo deve indicare: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci; la ragione sociale, rappresentata dal nome di uno o più soci seguito dall’ esplicazione del rapporto sociale, che deve intendersi alla stregua di nome collettivo dell’ impresa edificata; i soci che hanno l’ amministrazione e la rappresentanza della società; la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l’ oggetto sociale, i.e., il tipo di attività d’ impresa che ci si propone di esercitare, e che può comprendere anche attività a carattere consortile; i conferimenti dei soci; le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d’ opera; le regole di ripartizione degli utili e la quota di ciascuno negli utili e nelle perdite; la durata della società.
Non tutte le indicazioni menzionate dall’ art. 2295 sono essenziali, supplendo per molte di esse le regole dispositive stabilite dalla legge (es. Ammontare o natura dei conferimenti, indicazione degli amministratori, criteri di ripartizione degli utili e delle perdite).
L’ atto costitutivo deve essere depositato a fini di iscrizione nel registro entro 30 gg dalla sua conclusione presso l’ ufficio delle imprese della circoscrizione dove la società ha sede. Al deposito sono tenuti tutti gli amministratori e altresì il notaio rogante in caso di stipula di atto pubblico. In difetto, potranno provvedervi i soci a spese della società o i soci potranno ottenere la condanna degli amministratori ad eseguire l’ incombenza. Se il documento depositato manca di uno dei suoi elementi essenziali, l’ ufficio del registro dovrà rifiutarne l’ iscrizione.
Gli effetti dell’ iscrizione nel registro delle imprese sono l’ opponibilità ai terzi dell’ esistenza della società (regolare perchè iscritta) e di tutti i criteri di organizzazione, anzitutto per quanto ne riguarda l’ agire, indipendentemente dal fatto che i terzi li abbiano conosciuti o meno (cosiddetto effetto reale della costituzione della società). L’ art. 3 d.P.R. n. 247/2004 regola la cancellazione della società in nome collettivo. Questa è prevista in caso: di irriperibilità della sede legale; di mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi; di mancanza del codice fiscale; di mancata ricostruzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi; di decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita.
Le circostanze sopra menzionate possono essere rilevate anche dall’ ufficio del registro. Si attiva così un procedimento che si conclude con provvedimenti, appunto di cancellazione della società, da parte del giudice del registro. L’ atto costitutivo può subire modifiche durante la vita della società. La modifica deve essere presa con il consenso di tutti i soci, a meno che lo stesso atto costitutivo non disponga diversamente. Si avrà allora una deliberazione dei soci, assunta con la maggioranza calcolata coi criteri pattiziamente stabiliti, che necessariamente dovrà constare in un verbale scritto. Entro 30 gg dalla sua formazione la modifica deve essere iscritta nel registro delle imprese ai fini della sua opponibilità ai terzi, con onere di provvedervi a carico degli amministratori; e quando risulta da delibera, con deposito di copia autentica del verbale che la documenta.
L’esservi conferimenti è requisito essenziale per la validità del contratto. In realtà si tratta di conseguenza naturale del tradursi, la società, in esercizio collettivo d’ attività d’ impresa. L’ attività d’ impresa che si intende esercitare potrà essere di vario tipo; di vario tipo potranno perciò essere i beni a questa strumentali che si conferiscono: danaro, beni mobili o immobili, crediti o anche prestazioni d’ opera o di servizi. In difetto di indicazione il conferimento si intenderà, come è ovvio, dovuto in denaro. Contrariamente a quanto avviene nei contratti di scambio, i conferimenti dei soci non devono essere fra loro equivalenti.
Al contrario, la non equivalenza è l’ ipotesi più frequente. L’ atto costitutivo dovrà perciò indicare a quale socio il conferimento debba essere imputato e quale ne sia il valore. L’ art. 2253.2 avverte che se i conferimenti non sono determinati vale una duplice presunzione: si presume dovuto il conferimento di “quanto è necessario per il conseguimento dell’ oggetto sociale”; si presume inoltre “che i soci sono tenuti a conferire in parti eguali fra loro”, in un’ applicazione dell’ affectio societatis al costo per ciascun socio dell’ avvio dell’ esercizio in comune dell’ attività d’ impresa.
Il conferimento non costituisce trasferimento nel significato proprio del termine; rappresenta piuttosto un vincolo di destinazione del bene all’ esercizio collettivo, in comune, dell’ attività d’ impresa; si traduce in un mutamento di qualifica della situazione giuridica del bene e in una conseguente diversa disciplina applicabile al suo uso (Ferri jr).
La legge si preoccupa delle garanzie dovute dal socio conferente e dei rischi che sono connessi al conferimento. Se i beni sono conferiti in proprietà, il rinvio è alla disciplina delle garanzie e al passaggio dei rischi come regolati dalla disciplina della vendita. Se i beni sono conferiti in godimento, la garanzia è regolata secondo le norme della locazione, ma il rischio resta a carico del socio conferente.
Se il conferimento è di crediti, il conferente risponde dell’ insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore attribuito al conferimento. Il conferimento può avere ad oggetto anche prestazioni d’ opera (non lavoro subordinato). Il socio d’ opera corre il rischio della impossibilità della prestazione cui è tenuto, anche per cause a lui non imputabili.
L’ invalidità dell’ atto costitutivo
Il contratto di società, e dunque l’ atto costitutivo di società in nome collettivo, soggiace alla disciplina dei vizi del contratto in generale. Più facilmente che un vizio del contratto, potrà verificarsi un vizio della partecipazione del singolo socio. La vicenda va tuttavia considerata tenendo conto della pluralità di parti. L’ errore in cui sia caduto un socio deve pertanto essere riconoscibile da tutti gli altri soci.
Com’è ovvio, l’ intervento del socio all’ attività comune quando era consapevole del vizio della sua partecipazione al contratto sociale lo rende componente del gruppo sulla base della evidente accettazione delle sue regole per il comportamento concludente assunto. In un’ ipotesi di invalidità dell’ atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese potrebbe essere stata egualmente esercitata l’ attività d’ impresa programmata in comune prima che il giudice si sia pronunziato al riguardo.
Nei rapporti interni, a rigore ne dovrebbe rispondere solo chi ha operato e chi vi ha consentito. Ma nei confronti esterni, cioè dei terzi, la esteriorizzazione del vincolo sociale verificatasi con l’ iscrizione nel registro conserva la sua obiettiva valenza: sicché tutti i soci risponderanno dell’ attività compiuta secondo la regola della società in nome collettivo. Se un’ attività in comune è stata compiuta, se ne dovrà comunque procedere alla liquidazione pur in presenza di un atto costitutivo invalido.