La società apparente
Secondo la giurisprudenza, una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, deve considerarsi esistente all’esterno quando due o più persone operino in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da determinare in essi l’incolpevole affidamento circa l’esistenza effettiva della società. Questa società è detta società apparente.
Quindi i soci apparenti non possono eccepire l’inesistenza della società e la società apparente è assoggettata a fallimento come una società di fatto realmente esistente.
Ma questa forma di società ha suscitato vivaci reazioni critiche in dottrina.
Il principio dell’apparenza può determinare la responsabilità dell’apparente socio nei confronti dei terzi di buona fede che hanno fatto ragionevole affidamento sui suoi comportamenti esterni. Non mai il fallimento della società apparente, dato che al fallimento partecipano tutti i creditori, anche quelli che con il presunto socio non hanno trattato e che perciò non possono aver fatto affidamento alcuno sulla sua responsabilità.
Ma tale critiche non hanno scalfito l’atteggiamento della giurisprudenza.
La partecipazione degli incapaci
La partecipazione ad una società di persone richiede la capacità di agire ed è atto eccedente l’ordinaria amministrazione.
La partecipazione degli incapaci ad una snc è equiparata all’esercizio individuale di un’impresa commerciale. Infatti, in base all’art. 2294, la partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli artt. 320, 371, 397, 424 e 425. Perciò:
il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono partecipare ex novo ad una snc, con l’autorizzazione del tribunale possono solo conservare la partecipazione che ad essi provenga per donazione o successione. In caso di interdizione o di inabilitazione sopravvenuta, il tribunale può solo autorizzare la continuazione della partecipazione, sempreché gli altri soci non deliberi l’esclusione del socio interdetto o inabilitato, art. 2286;
il minore emancipato può anche partecipare alla costituzione di una snc o aderirvi successivamente, con l’autorizzazione del tribunale;
il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può partecipare alla costituzione di una snc o aderirvi successivamente senza autorizzazione, salvo che sia disposto diversamente nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o con successivo decreto del giudice tutelare.
Tale disciplina trova applicazione anche per la snc che non esercita attività commerciale. Ma non si applica per analogia alla partecipazione di incapaci alla ss dato che le norme in tema di imprenditore individuale richiamate sono riferite solo agli imprenditori commerciali.
Partecipazione di società in società di persone
Una società di capitali può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventarne socio, ma con alcune cautele, stabilite dall’art. 2361:
l’assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata deve essere deliberata dall’assemblea;
gli amministratori devono dare specifiche informazioni nella nota integrativa del bilancio su tali partecipazioni;
se tutti i soci illimitatamente responsabili di una snc oppure di una sas sono società di capitali, il bilancio della società di persone deve essere redatto secondo le norme della società per azioni e, secondo tali presupposti deve redigersi anche il bilancio consolidato.
Inoltre, la nuova disciplina ammette anche che una società di capitali sia amministratore di una società di persone.
Una società di persone può partecipare alla costituzione di una società di persone o diventarne socio sia a responsabilità illimitata, sia come socio a responsabilità limitata (nella sas).