Nozione e caratteri essenziali
La sas è una società di persone che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:
– i soci accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; ad essi compete l’amministrazione della società;
– i soci accomandanti, che rispondo limitatamente alla quota conferita e sono esclusi dall’amministrazione della società. Essi sono obbligati solo nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del conferimento.
La disciplina della sas è modellata su quella della società in nome collettivo, sia pure con gli adattamenti imposti dalla presenza di due categorie di soci con diversi poteri e con diverse responsabilità per le obbligazioni sociali. Nell’ambito delle società di persone, la sas risponde alla specifica funzione economica di consentire l’aggregazione di soggetti che intendono gestire personalmente gli affari sociali assumendo responsabilità illimitata e di soggetti che intendono finanziare l’attività dei primi con rischio e con poteri limitati, pur assumendo la veste di socio.
Quindi, dando vita a un patrimonio comune e ad un impresa collettiva da esercitarsi in comune, anche se non in parità. La sas è l’unico tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento personale dei soci accomandanti. Quindi, la sas potrebbe essere usata, dai soci accomandanti per cumulare vantaggi delle società di persone (esercizio diretto e personale dell’impresa) e delle società di capitali (beneficio della responsabilità limitata), servendosi di un socio accomandante compiacente e nullatenente. La disciplina della sas deve perciò cercare un punto di equilibrio fra due esigenze:
– l’esigenza dominante di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di società, con la previsione di alcuni divieti a carico dei soci accomandanti e alcune sanzioni patrimoniali per la loro violazione;
– l’esigenza di non estraniare del tutto i soci accomandanti dall’attività della società, sia pure nei limiti imposti dalla riserva dell’amministrazione agli accomandatari.
La costituizione della societa’. La ragione sociale
Per la costituzione della sas valgono le stesse regole della società in nome collettivo. L’atto costitutivo dovrà indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali sono i soci accomandanti (art. 2316.)
L’atto costitutivo della sas è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, ma l’omessa registrazione comporta solo l’irregolarità della società.
A differenza della società in nome collettivo, la ragione sociale (art. 2314) della sas deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non può essere inserito il nome di uno dei soci accomandanti, al fine di evitare che i terzi facciano affidamento sulla responsabilità personale di tali soci.
L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde nei confronti dei terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Cioè, il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Non diventa però un socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare all’amministrazione della società.
La partecipazione di incapaci in veste di accomandatari è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 2294 per la società in nome collettivo. Ma tale disciplina non si applica se l’incapace partecipa in veste di socio accomandante. Nessuna disposizione specifica è dettata per i conferimenti dei soci, quindi si applica la stessa disciplina delle altre società di persone.
I soci accomandanti e l’ amministrazione della società
In base all’art. 2315, alle sas si applica la disciplina della società in nome collettivo, anche se vi sono delle differenze per quanto riguarda l’amministrazione della società. L’art. 2318 pone il principio che i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della collettiva e che l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari. Dall’amministrazione sono esclusi i soci accomandanti, anche se ad essi sono riconosciuti per legge, o per contratto, alcuni diritti e poteri di carattere amministrativo.
I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori, quando l’atto costitutivo prevede la designazione degli stessi con atto separato. Infatti, per la nomina e la revoca dell’amministratore è necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto, art. 2319.
Inoltre, anche il socio accomandante potrà richiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori, secondo quanto previsto dall’art. 2259, 2° comma. Questa sarà l’unico modo nel caso in cui vi sia un solo socio accomandatario e perciò un solo amministratore.