Per individuare la posizione soggettiva che compete al socio per il fatto di partecipare alla società occorre ricordare che in conseguenza della costituzione della società si realizza una comunione d impresa. La legge segue normalmente il criterio del proporzionamento del rischio per cui i poteri sociali e i diritti patrimoniali del socio sono proporzionati alla quota sociale, ossia la quota parte conferita dal socio del patrimonio sociale.   La quota sociale è una entità patrimoniale in quanto rappresenta una quota del patrimonio sociale ma è anche una entità dinamica e non statica in quanto il suo valore economico è in funzione dell’attività esercitata dalla società e dei risultati stessi di tale attività e pertanto può essere considerata come quota di partecipazione al capitale di rischio.

Elementi caratterizzanti della posizione del socio sono quindi iniziativa e rischio, gli stessi elementi che caratterizzano la posizione dell’imprenditore, con la differenza che nella comunione di impresa tali elementi sono posizionati sul gruppo e soltanto pro-quota sui singoli soci  in funzione dell’ordinamento stesso che la società si è dato.  Il potere di iniziativa non è il potere di amministrazione ma il potere di contribuire a stabilire le norme che devono disciplinare l’attribuzione dei poteri nella società.  Il potere di amministrazione è infatti una posizione derivata dall’ordinamento del gruppo attraverso l’esercizio da parte dei soci del potere di iniziativa.

Infatti mentre il potere di iniziativa compete a tutti i soci  il potere di amministrazione può essere conferito per legge ad una sola categoria di soci (come avviene nella società in accomandita semplice) o può essere conferito sulla base del contratto ad un singolo socio o ad alcuni soci. Il fatto che il potere di amministrazione sia un potere derivato è dimostrato anche dal fatto che è l’ordinamento sociale a stabilire le modalità in cui tale potere deve essere esercitato, se congiuntamente o disgiuntamente e dal fatto che al potere di amministrazione da parte dei soci amministratori corrisponde un potere di controllo da parte dei soci non amministratori.

Anche il rischio (come posizione individuale del socio) si individua in base all’ordinamento del gruppo infatti non solo accanto a soci illimitatamente responsabili vi possono essere soci limitatamente responsabili ma la partecipazione agli utili alle perdite, se generalmente è proporzionata alla quota sociale, può anche non esserlo con l’unico limite posto dalla legge del divieto del patto leonino. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali il socio, finchè dura la società, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale che è destinato all’esercizio della società e pertanto essi sono configurabili in un diritto agli utili ed un diritto alla quota di liquidazione.

Nella società di persone il diritto agli utili scaturisce direttamente dall’approvazione del rendiconto che accerta il conseguimento di utili (e non è quindi necessaria una successiva determinazione come avviene per le società di capitali).  Il socio è quindi tenuto alla restituzione degli utili percepiti se gli utili emersi nel rendiconto risultato fittizi (ad eccezione dei soci accomandanti che non sono tenuti alla ripetizione degli utili percepiti in buona fede)-  Gli utili spettanti al socio sono in genere proporzionali alla quota sociale ma nel contratto può essere stabilito diversamente con il solo limite del divieto del patto leonino. Se il valore dei conferimenti non è precisato nel contratto sociale le quote di utili si presumono uguali.

Per quanto riguarda il socio d’opera se nel contratto non è definito il valore del conferimento e non è determinata la partecipazione agli utili la legge prevede che essa possa essere stabilita dal giudice secondo equità.  Sul socio non incombe invece obbligo di collaborazione con la sola eccezione del divieto di concorrenza operante per le società che esercitano attività commerciali, e cioè il divieto di esercitare per conto proprio una attività concorrente a quella della società o di partecipare come socio illimitatamente responsabile ad una società concorrente.  Tale divieto può essere però eliminato con il consenso espresso o tacito degli altri soci. L’inosservanza del divieto comporta il risarcimento del danno alla società e può comportare in casi gravi anche la esclusione del socio, (se il socio è anche amministratore costituisce giusta causa della revoca).

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