L’art. 2332 cc disciplina la nullità della società apportando alcune modifiche alla disciplina generale prevista per i contratti plurilaterali. In primo luogo la nullità della società può essere pronunciata solo in un numero circoscritto di casi, previsti dall’art. 2332 che attengono esclusivamente a vizi dell’atto costitutivo e sono i seguenti: mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico, mancanza nell’atto costitutivo dell’indicazione della denominazione della società, dei conferimenti, o dell’ammontare del capitale sociale o dell’oggetto sociale, l’illiceità dell’oggetto sociale.
A queste ipotesi deve aggiungersi l’accoglimento dell’istanza per la cancellazione dal registro proposta dall’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni che costituiscono condizioni di iscrizione dell’atto costitutivo ai sensi del’art. 2329 cc. L’art. 2332 inoltre esclude la retroattività della dichiarazione di nullità della società e pertanto riconosce l’efficacia e la validità degli atti compiuti in nome della società prima della dichiarazione stessa affermando il diritto dei creditori sul patrimonio sociale per cui i soci non sono liberati dai conferimenti prima della soddisfazione dei creditori stessi.
L’art. 2332 stabilisce anche che la dichiarazione di nullità rende necessaria la liquidazione della società per definire i rapporti antecedenti alla dichiarazione stessa e pertanto la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori e deve essere trascritta nel registro delle imprese ad opera degli amministratori o dei liquidatori. L’art. 2332 stabilisce infine che la nullità non può essere pronunciata quando la causa di invalidità sia stata eliminata e di tale eliminazione sia stata fatta pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese.