L’art. 41 cost. garantisce la libertà di iniziativa economica privata ma prevede accanto ad essa un intervento pubblico nell’economia stabilendo che l’iniziativa privata economica deve esplicarsi nell’ambito delle regole dettate dallo stato.  Il nostro ordinamento adotta il principio della libera concorrenza in quanto si ritiene che la concorrenza induca gli imprenditori a migliorare la qualità dei propri prodotti e a diminuire i prezzi.  Scopo dell’intervento statale è quindi di garantire il libero svolgimento della concorrenza cercando nel contempo di salvaguardare la libertà individuale dei singoli operatori economici.

A tale scopo è stata emanata la disciplina, sia generale che speciale, della tutela della concorrenza e del mercato che si propone di raggiungere gli obiettivi suddetti fissando le regole perché possa svolgersi una corretta competizione tra i vari operatori economici allo scopo di reprimere la concorrenza sleale.  Inoltre poiché una posizione significativa tra i protagonisti del mercato deve essere riconosciuta anche ai consumatori è stata emanata la disciplina delle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori al fine di garantire in concreto la libertà di scelta dei consumatori.

E’ ovvio che le due prospettive che tutelano interessi diversi in concreto possono spesso incrociarsi: ad esempio nell’ipotesi di pubblicità ingannevole è rilevante sia una tutela dei concorrenti e del mercato e quindi l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sia la tutela dei consumatori a fronte di una pratica sleale.

Per quanto riguarda l’esigenza della tutela della concorrenza come situazione di mercato essa è stata riconosciuta nell’ordinamento italiano con la legge 10 ottobre 1990 n. 287 che stabilisce le norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Accanto ad essa opera la disciplina adottata dalla comunità europea.

La legge 287 dichiara nulle le intese restrittive della concorrenza che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale.  Il trattato Ce dal canto suo vieta le intese che possano pregiudicare il commercio tra gli stati membri e che abbiano per oggetto o perfetto di impedire, falsare o restringere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

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