La girata: funzione e forma
Come tutti i titoli all’ordine anche la cambiale circola tramite girata. Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere esclusa dal traente o dall’emittente apponendo sul titolo la clausola “non all’ordine” o altra simile ma in tal caso la cambiale è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria e quindi l’acquirente subentra a titolo derivativo nei diritti cambiari restando esposto a tutte le eccezioni opponibili ai precedenti portatori. La girata a pena di nullità deve essere apposta sulla cambiale (o sul foglio di allungamento della stessa) e deve essere sottoscritta dal girante, può essere piena o in bianco (e cioè non indicare il nome del beneficiario).
La girata deve essere incondizionata e ogni condizione apposta si considera come non scritta. E’ nulla la girata parziale. Per le cambiali però la girata non ha solo una funzione in merito alla circolazione del titolo ma anche la funzione di promessa cambiaria. Infatti il girante (se non vi è clausola contraria) risponde dell’accettazione e del pagamento della cambiale nei confronti del portatore della cambiale. Si tratta di una obbligazione indiretta (ossia di regresso) e non di obbligazione diretta in quanto il girante non promette un fatto proprio ma un fatto di un terzo e quindi la responsabilità sorge solo qualora il terzo non ponga in essere quanto promesso.
Tale funzione di garanzia della girata può essere eliminata con la clausola “senza garanzia” o altra similare o può essere limitata al giratario diretto mediante una clausola che vieti la successiva circolazione del titolo. Tale funzione di garanzia non sussiste neanche nella girata per l’incasso o per procura in quanto con queste clausole il giratario assume la figura di un mandatario del girante, puro detentore del titolo e quindi solo come tale potrà esercitare per conto del girante tutti i diritti inerenti alla cambiale e non potrà girarla a terzi se non per procura.