Sono astratti quei titoli di credito che possono essere emessi in base ad una pluralità di rapporti fondamentali e non contengono alcuna descrizione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione. Ad esempio titolo astratto è la cambiale che può essere emessa per vari motivi ma non contiene alcun riferimento al rapporto causale. Lo stesso discorso vale per l’assegno bancario e l’assegno circolare. Questi titoli si definiscono a letteralità completa in quanto in essi il diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo mancando ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all’emissione.

Nei rapporti tra emittente e terzo prenditore quindi è preclusa ogni possibilità di far riferimento ad altre fonti regolamentari anche legali per integrare quanto risulta dalla lettera del titolo. I titoli causali sono quelli che invece possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale che risulta dal contesto del titolo. Es. azioni e obbligazioni di società, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, titoli rappresentativi di merci. Questi titoli si definiscono a letteralità incompleta in quanto in essi il contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo ma anche dalla disciplina legale del rapporto tipico richiamato nel documento.

Anche ai titoli causali è però applicabile il principio dell’autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio. Infatti il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto fondamentale e al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni derivanti da quest’ultimo rapporto. Così ad esempio se il sottoscrittore di un prestito obbligazionario non ha versato la somma corrispondente la società non può eccepire tale circostanza al terzo portatore per contestarne il diritto al rimborso del capitale.

 

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