Gli amministratori delle SRL hanno per legge la rappresentanza generale della società. Ciascuno di essi può esprimere la volontà della società nei confronti dei terzi.
La legge si preoccupa di tutelare i terzi che vengono in contatto con la società, per evitare che essi siano danneggiati dalla mancata conoscenza dei meccanismi di formazione della volontà all’interno della società.

Chi entra in contatto con una società, deve solo verificare chi è l’amministratore, consultando il registro delle imprese.
Eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza previste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se rese pubbliche attraverso il registro delle imprese, non possono essere opposte ai terzi, a meno che si dimostri che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società.
L’art. 2475 ter continua dicendo che i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo; sia se l’atto è stato concluso in esecuzione di una decisione del consiglio di amministrazione adottata con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società: se infatti tale decisione cagiona un danno patrimoniale alla società, essa è invalida e può essere impugnata entro 90 giorni dagli amministratori e ove esistenti dai soggetti incaricati del controllo contabile.

La norma non indica quale sia il giorno dal quale inizia a decorrere il termine e non chiarisce a chi spetta l’impugnazione.
Ma si ritiene che le decisioni possono essere impugnate da ogni amministratore, anche se ha espresso voto favorevole e che il termine di 90 giorni entro cui va proposta l’impugnazione inizia a decorrere dalla data della trascrizione della decisione nel libro delle decisioni degli amministratori.
Ma anche se della decisione è dichiarata l’invalidità “in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi”.
(Dunque non si parla più di “pericolo di danno”, che invece resta nelle Spa, non si capisce il motivo di tale cambiamento.
Infine, dovrebbe essere rilevante sapere se il conflitto d’interessi è l’unico caso d’invalidità di amm delle Srl, o se ciò è possibile per decisioni contrarie alle legge o anche solo all’AC.
Se si opta per la prima soluzione, vengono fatti salvi i diritti dei terzi che operano sena dolo intenzionale, viceversa bisogna guardare alla buona fede.)

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