Il procedimento

La costituzione della società per azioni si articola in due fasi essenziali:

  • Stipulazione dell’atto costitutivo
  • Iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. Solo con l’iscrizione nel registro delle imprese la società per azioni acquista la personalità giuridica e viene ad esistenza.

Al fine di semplificare la costituzione della società do capitali, nel 2000 è stata soppressa la fase intermedia dell’omologazione dell’atto costitutivo da parte dell’autorità giudiziaria. Questa forma di controllo giudiziario può tuttavia essere attivata facoltativamente per le sole modifiche dell’atto costitutivo.

La stipulazione dell’atto costitutivo può avvenire secondo due diversi procedimenti:

  • Stipulazione (o costituzione) simultanea.
  • Stipulazione (o costituzione) per pubblica sottoscrizione.

Nella costituzione simultanea l’atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che assumono l’iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori). Tali soggetti provvedono contestualmente all’integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale.

Nella costituzione per pubblica sottoscrizione si arriva alla stipulazione dell’atto costitutivo al termine di un complesso procedimento che consente la raccolta tra il pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che assumono l’iniziativa (promotori). Quest’ultima procedura, molto più complessa, è meno usata.

L’atto costitutivo: forma e contenuto

La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore. L’atto costitutivo, comunque deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società. Esso deve indicare:

  • La generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi.
  • La denominazione, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.

La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di s.p.a. e non può essere uguale o simile a quella già adottata da altra società concorrente, quando ciò possa creare confusione. La sede sociale indica dove risiedono l’organo amministrativo e gli uffici direttivi della società; inoltre individua l’ufficio del registro delle imprese presso il quale deve avvenire l’iscrizione della società. Sono sedi secondarie quelle dotate di una rappresentanza stabile.

  • L’oggetto sociale, ossia il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere
  • L’ammontare del capitale sottoscritto e versato.
  • Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione.
  • Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, sempreché vi siano conferimenti di tale tipo.
  • I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori. Per i promotori, l’unico beneficio può essere una partecipazione agli utili che non può superare complessivamente il 10% degli utili netti risultanti dal bilancio e non può avere durata superiore a 5 anni. I soci fondatori possono riservarsi anche altri benefici.
  • Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società.
  • Il numero dei componenti del collegio sindacale.
  • La nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto che dovrà esercitare il controllo contabile.
  • L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società (spese notarili e di iscrizione).
  • Durata della società. Si può stabilire anche a tempo indeterminato. In questo caso, se le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, i soci possono liberamente recedere dalla società, entro un anno dalla costituzione.

L’omissione di una o più di tali indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l’atto costitutivo. Non tutti i requisiti sono però richiesti a pena di nullità della società una volta intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese. Per la costituzione di una società si preferisce procedere alla redazione di due distinti documenti: l’atto costitutivo e lo statuto. Il primo, più sintetico, contiene la manifestazione di volontà di costituire la società ed i dati fondamentali della costituenda società. Il secondo, più analitico, contiene le regole di funzionamento della società.

 

Le condizioni per la costituzione

La s.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro, salvo casi in cui leggi speciali impongono capitali più elevati, come ad esempio nelle società bancarie e finanziarie, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare. Per procedere alla costituzione della s.p.a. è poi necessario che:

1) sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

2) che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti; in particolare che sia versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, il loro intero ammontare.

3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell’atto costitutivo e restano vincolati presso la banca fino al completamento dell’atto di costituzione.

 

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