I titoli azionari
I titoli azionari sono i documenti che rappresentano le quote di partecipazione nelle società per azioni non quotate, né diffuse fra il pubblico, e ne consentono il trasferimento secondo le regole proprie dei titoli di credito.
La loro emissione nelle società non quotate non è essenziale, infatti lo statuto può escludere l’emissione dei titoli azionari (art. 2346, 1 c). In tal caso, la qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro dei soci, e il trasferimento delle azioni resta assoggettato alla disciplina della cessione del contratto in quanto applicabile ed ha effetto nei confronti delle società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci ( art. 2355, 1 comma).
Qualora emessi, i certificati azionari devono indicare:
- la denominazione e la sede della società;
- la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, l’ufficio del registro in cui è depositato;
- il loro valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, l’ammontare del capitale sociale;
- l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- i diritti e gli obblighi ad esse inerenti.
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori.
Le stesse regole seguono gli eventuali certificati provvisori rilasciati ai soci in attesa dell’emissione dei titoli definitivi. I certificati provvisori devono essere ritirati dalla società al momento del rilascio dei titoli definitivi.
Ai titoli azionari è collegato un foglio cedole, costituito da un certo numero di tagliandi contrassegnati dalla denominazione della società e numerati progressivamente.
Le cedole consentono di esercitare i diritti che maturano durante la vita della società, senza necessità di esibire il titolo azionario. È sufficiente distaccare e consegnare alla società la cedola.
Le cedole sono di regola al portatore e possono formare oggetto di autonoma circolazione una volta distaccate dal titolo principale, acquisendo così la natura di titoli di credito.
Azioni e titoli di credito
Ai titoli azionari deve essere riconosciuta la natura di titoli di credito. Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali. Sono cioè titoli di credito che possono essere emessi solo in base ad un determinato rapporto causale e che si caratterizzano per la parziale sensibilità del rapporto documentato dal titolo alle eccezioni desumibili da disciplina legale del rapporto societario.
Le azioni sono trattate come titoli di credito circa la circolazione e le modalità di esercizio dei diritti sociali.
I titoli azionari sono un veicolo necessario per il trasferimento della partecipazione sociale e pertanto è applicabile il principio dell’autonomia in sede di circolazione dei titoli di credito, art. 1994 : chi acquista in buona fede il possesso del titolo azionario non è soggetto a rivendicazione, cioè diventa proprietario del titolo.
Azioni nominative e azioni al portatore
Le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell’azionista (art. 2354, 1 comma). Ciò significa concedere il beneficio dell’anonimato all’investimento azionario, rendere quest’ultimo fiscalmente competitivo rispetto ad altre forme di investimento.
Il sistema vigente è perciò il seguente: tutte le azioni devono essere nominative, salvo le azioni di risparmio e quelle emesse dalle Sicav che, purché interamente liberate, possono essere nominative o al portatore a scelta dell’azionista.
La legge di circolazione delle azioni
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo ( art. 2355, 2 comma). Il possessore del titolo è legittimato all’esercizio dei relativi diritti in base alla semplice presentazione del titolo alla società.
Per le azioni nominative è invece dettata una specifica disciplina, che in larga parte riprende e sviluppa la disciplina generale dei titoli di credito nominativi dettata dal codice (artt. 2021-2027).
Le azioni nominative devono essere intestate al nome di una persona fisica o giuridica e l’intestazione deve risultare anche dal libro dei soci.
Per il trasferimento dei titoli azionari è perciò necessario il mutamento della doppia intestazione sul titolo e sul libro dei soci e quindi la necessaria cooperazione della società emittente.
La doppia annotazione può avvenire secondo due tipi di procedure:
– il transfer, cioè il cambiamento contestuale delle due intestazioni, sul titolo e sul libro soci, a cura della società emittente;
– il trasferimento mediante girata, sul titolo a cura dell’alienante e sul libro soci a cura della società.
La girata deve contenere la data, il nome del giratario; deve essere sottoscritta dal girante e dal giratario se si tratta di azioni non liberate.
La girata deve essere autenticata da un notaio, da un agente di cambio, da una banca a ciò autorizzata, o da una sim.
Il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate è legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali. Resta tuttavia l’obbligo della società di aggiornare il libro soci.
Le azioni dematerializzate
La circolazione delle azioni si fonda sul trasferimento materiale dei titoli e comporta, per le azioni nominative, il compimento delle complesse formalità connesse alla duplice annotazione. Da qui l’esigenza di semplificare il mercato dei titoli quotati in borsa attraverso l’adozione di meccanismi di circolazione svincolati dal trasferimento materiale del documento e basati su semplici registrazioni contabili.
A tale finalità risponde nel nostro ordinamento il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari, che ha le seguenti caratteristiche:
- il sistema è gestito da apposite spa a statuto speciale che operano sotto il controllo della Consob e della Banca d’Italia;
- le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata sono determinati dalla Consob con proprio regolamento;
- le modalità di funzionamento del sistema di gestione accentrata varia a seconda che gli strumenti finanziari siano o meno rappresentati da titoli, in base alla dematerializzazione introdotta dal d.lgs. 213/1998.
Infatti, in base a tale decreto dal 5 ottobre 1998 non possono più essere rappresentati da titoli e sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione due tipi di strumenti:
- quelli negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;
- quelli diffusi fra il pubblico in misura rilevante, secondo i criteri della Consob.
Gli altri strumenti che non hanno tali caratteristiche sono liberi di dematerializzare o meno, specificandolo nello statuto.
Quindi, nel sistema di gestione accentrata coesistono due sistemi: dematerializzata e non dematerializzata.
Il sistema di gestione accentrata non dematerializzata si fonda sul deposito dei titoli azionari presso la società di gestione (Monte Titoli s.p.a.), e l’adesione è facoltativa per ogni azionista. Questi può depositare i propri titoli presso un intermediario autorizzato con un contratto di deposito titoli in amministrazione, che autorizza l’intermediario a subdepositarli presso la società di gestione accentrata. Si determinano due tipi di rapporto di deposito fra loro collegati.
Il sistema di gestione accentrata consente di sostituire la circolazione documentale dei titoli depositati con una circolazione fondata su semplice scritture contabili, che producono l’effetto proprio del trasferimento secondo la disciplina legislativa dei titoli di credito.
L’esercizio dei relativi diritti è svincolato dall’esibizione dei titoli custoditi dalla società di gestione accentrata. Questa è infatti legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei titoli, secondo le regole fissate dalla Consob, quali i diritti patrimoniali. Sono invece riservati ai titolari delle azioni i diritti amministrativi, sulla base di una certificazione non trasferibile rilasciata dall’intermediario.
I vincoli sulle azioni
Le azioni possono essere costituite in usufrutto o impegno e possono inoltre formare oggetto di misure cautelari ed esecutive.
La costituzione in usufrutto o in pegno delle azioni nominative avviene mediante annotazione del relativo vincolo sul titolo e nel libro soci, a cura della società emittente.
Salvo convenzione contraria, il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Essi dovranno comunque esercitarlo in modo da non ledere gli interessi del socio, esponendo si altrimenti al risarcimento dei danni nei suoi confronti.
Nel caso di sequestro delle azioni il voto è esercitato dal custode.
Gli altri diritti amministrativi spettano invece disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. In caso di sequestro sono invece esercitati dal custode, salvo che dal provvedimento del giudice non risulti diversamente ( art. 2352, 6 comma).
Il diritto di opzione spetta invece al socio è l’attuale disciplina stabilisce che solo ad esso sono attribuite le nuove azioni sottoscritte. Il socio deve tuttavia provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione. In mancanza, gli altri soci possono offrire di acquistarlo.
In caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
In caso di versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate si ha : in caso di pegno, è il socio che deve provvedere al versamento; in caso di usufrutto è invece l’usufruttuario che deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione di tale somma al termine dell’usufrutto.
I limiti alla circolazione delle azioni
Le azioni sono in via di principio liberamente trasferibili. La libera trasferibilità tuttavia è esclusa o limitata per legge in determinate ipotesi:
a) le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere alienate prima del controllo della valutazione ( art. 2343, 3 comma);
b) le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione ( art. 2345, 2 comma).
Oltre ai limiti legali, vi sono i limiti convenzionali, cioè quei limiti determinati da accordi fra i soci. Questi, poi vanno distinti a seconda che risultino dall’atto costitutivo (limiti statutari) o da accordi distinti (patti parasociali).
I limiti alla circolazione delle azioni risultanti da patti parasociali vengono definiti sindacati di blocco ed hanno lo scopo di evitare l’ingresso in società di terzi non graditi.
I sindacati di blocco vincolano solo le parti contraenti.
Le clausole statutarie finalizzate a limitare la circolazione delle azioni possono assumere le formulazioni più varie: le più diffuse sono tuttavia:
1) la clausola di prelazione, è la clausola che impone al socio, che intende vendere azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni. La clausola quindi consente di impedire l’ingresso in società di soci non graditi;
2) le clausole di gradimento, esse possono essere a loro volta distinte in due sottocategorie:
- clausole che richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente (ad es. cittadinanza italiana, appartenenza a delle categorie professionali);
- clausole che subordinano il trasferimento delle azioni a consenso di un organo sociale, quasi sempre costituito dal consiglio di amministrazione.
3) le clausole di riscatto: l’introduzione di clausole statutarie che prevedono potere di riscatto delle azioni da parte della società o dei soci al verificarsi di determinati eventi (art. 2437 sexies). Ad esempio: in caso di morte dell’azionista al fine di evitare che subentrino gli eredi, di mancata esecuzione delle prestazioni accessorie cui il socio si è obbligato.
Le clausole statutarie limitative della circolazione possono essere introdotte o rimosse nel corso della vita della società con delibera dell’assemblea straordinaria. Se lo statuto non dispone diversamente, è riconosciuto diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione della delibera(art. 2437, 2 comma, lett.b).