Il credito cambiario normalmente si trasferisce (compiendo l’atto di trasferimento) e facendo diventare l’acquirente portatore legittimo del titolo: e quindi praticamente apponendo sul titolo la girata e consegnandolo all’acquirente (art. 15 c.1 1.camb.). Ma se il traente o l’emittente hanno emesso la cambiale apponendovi la clausola “non all’ordine” o una clausola equivalente, il credito cambiario si può trasferire solo con un atto di cessione, e cioè compiendo il negozio di trasferimento e notificandolo al debitore; in questo modo l’acquirente non acquista un credito letterale ed autonomo, ma lo stesso credito dell’alienante, con la conseguenza che all’acquirente si possono opporre tutte le eccezioni che si potevano opporre all’alienante (art. 15 c.2 1.camb.).
Se invece la clausola “non all’ordine” non è apposta dal traente o dall’emittente, ma da uno dei giranti, essa non incide sulla legge di circolazione della cambiale, ma incide sulla funzione di garanzia che è propria della girata, nel senso che il girante che ha apposto detta clausola rimane responsabile in via di regresso solo verso il suo immediato giratario, ma non verso i giratari successivi (art. 19 c.2 1. camb.).
La girata deve essere scritta sulla cambiale o sull’allungamento, e deve essere sottoscritta dal girante (ai sensi dell’art. 17 c.1 1.camb.); e precisamente, può essere apposta sia sulla faccia anteriore del titolo, sia sulla faccia posteriore (salvo l’ipotesi che si tratti di una girata in bianco, ovvero una girata in cui non è stato indicato il nome del giratario, ossia sottoscrizione non accompagnata da una dichiarazione che ne indichi esplicitamente la natura). La girata in bianco, infatti, per essere valida deve essere scritta esclusivamente “a tergo della cambiale o sull’allungamento” (art. 17 c.2 1. camb.).
La girata, inoltre, deve essere incondizionata: pertanto, se vi è apposta una condizione, questa si considera non scritta e la girata vale come se fosse incondizionata (vitiatur, sed non vitiat); viceversa la girata parziale è nulla, e quindi il giratario non diventa portatore legittimo della cambiale (art. 16 1.camb.). Il credito cambiario può anche essere trasferito senza girata, e quindi senza far diventare l’acquirente portatore legittimo del titolo, mediante uno dei modi di trasferimento previsti dal diritto comune (ad esempio, per successione mortis causa): in questo caso però il cessionario o l’erede, non acquistano un credito cartolare (cioè letterale ed autonomo), ma lo stesso credito del cedente o del defunto, e perciò al cessionario o all’erede si possono opporre tutte le eccezioni che si potevano opporre al cedente o al defunto (art. 25 1. camb.).
Questa conseguenza si ha in tutte le ipotesi in cui il credito è stato trasferito mediante cessione (e non mediante girata), sia che poi fosse possibile trasferire il titolo mediante girata, sia che ciò non fosse possibile, perché l’autore del titolo vi aveva apposto la clausola “non all’ordine” o altra equivalente. Eccezionalmente, gli stessi effetti della cessione ordinaria dei crediti si hanno anche nell’ipotesi di trasferimento mediante girata, quando quest’ultima (cioè la girata) è tardiva.
A tal proposito è opportuno specificare che la girata tardiva non è la girata successiva alla scadenza ma quella fatta in un momento ulteriore, e cioè posteriormente al protesto per mancato pagamento ovvero dopo che è trascorso il termine previsto per levare utilmente detto protesto; in questo caso il giratario non acquista un credito letterale ed autonomo, e perciò gli si possono opporre le stesse eccezioni che gli si potevano opporre al girante (art. 24 1.camb.).
Si parla in questa ipotesi di girata anomala, e la stessa qualificazione si usa anche per la girata per procura; anche nell’ipotesi di girata per procura, infatti al giratario gli si possono opporre le stesse eccezioni che si potevano opporre al girante, ma ciò dipende dal fatto che titolare del credito cambiario è rimasto il girante, in quanto il giratario è solo il suo rappresentante, incaricato di incassare il credito cambiario per suo conto.
Tutte le ipotesi di girate anomale sono:
- Le ipotesi di “girata per procura”;
- L’ipotesi di girata dopo il protesto per mancato pagamento o dopo che sia trascorso il termine utile per levare il protesto;
- L’ipotesi in cui il giratario abbia acquistato il suo credito con l’intenzione di privare il debitore cambiario delle eccezioni personali che questi poteva opporre al girante;
Nelle ultime due ipotesi si ha una vera e propria deroga dei principi di letteralità ed autonomia. Deroga invece non si ha anche se le due ipotesi sono identiche, nell’ipotesi di girata per procura, e nell’ipotesi in cui il credito cartolare sia stato trasferito non mediante girata, ma mediante cessione, ipotesi nella quale ai titolari successivi del credito possono essere apposte le medesime eccezioni che potevano essere apposte ai titolari precedenti, appunto perche nella cessione ordinaria dei crediti i principi di letteralità ed autonomia non trovano mai applicazione.
La girata cambiaria non adempie solo alla funzione di trasferimento del credito ma anche ad una funzione di garanzia, in quanto fa nascere una obbligazione cambiaria di regresso del girante che diventa responsabile dell’accettazione e del pagamento verso il proprio giratario e verso tutti i successivi giratari della cambiale. Se il girante vuole evitare di diventare obbligato di regresso, può farlo, e a questo fine deve apporre la clausola “senza garanzia” o altra equivalente; se vuole diventare obbligato di regresso soltanto verso il proprio giratario e non verso i giratari successivi, deve apporre la clausola ”non all’ordine”.