L’emissione e il trasferimento della cambiale tratta consentono la costituzione e il trasferimento del solo credito cartolare, e non la cessione del credito derivante dal rapporto di provvista tra traente e trattario (infatti, questi diventa obbligato cambiario nei confronti del portatore legittimo della tratta solo in seguito all’accettazione). La mancanza, prima dell’accettazione del trattario, di un obbligato cambiario principale può intralciare la circolazione della cambiale (rendendone difficile lo sconto bancario).

Eccezionalmente è stato perciò ammesso che il traente possa inserire nella cambiale una clausola di cessione del credito (extracartolare) derivante dal rapporto di provvista. L’apposizione della clausola di “cessione della provvista” è, tuttavia, soggetta ad alcuni limiti, e precisamente:

 innanzitutto, questa clausola può essere apposta dal traente soltanto nelle cambiali tratte che non devono essere presentate all’accettazione (tratte, cioè, con la clausola “non accettabile”). Ne deriva, dunque, che la clausola di accettazione della provvista diviene inefficace se la cambiale viene successivamente accettata.

 La cessione, inoltre, vale nei limiti del credito di provvista, e questo credito deve avere origine da un rapporto di fornitura di merci fatta dal traente al trattario (quale vendita, somministrazione, …);

 Ancora, la cessione può essere effettuata dal traente solo a favore di una banca o di un banchiere: essa però giova a tutti i successivi portatori del titolo;

 La clausola di cessione, inoltre, deve essere inserita nel contesto del titolo. A pena di nullità essa (la clausola) deve contenere la data e il numero della fattura relativa alla fornitura della merce;

 Infine, la cessione per essere efficace nei confronti dei terzi e del debitore ceduto, deve essere notificata a quest’ultimo debitore: a tal proposito è opportuno specificare che la notificazione può essere fatta anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, che deve contenere le indicazioni occorrenti per la identificazione della cambiale.

Dopo la notifica della cessione, il credito di provvista si trasferisce con la consegna e la girata della cambiale: di conseguenza il trattario non è liberato se paga a persona diversa dal portatore della tratta. Poichè il credito ceduto è però lo stesso (credito) del cedente derivante dal rapporto di provvista, il trattario ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni desumibili da questo rapporto.

 

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