La cambiale tratta con cessione della provvista è un particolare tipo di cambiale garantita in quanto in essa il credito cambiario è garantito dalla cessione pro solvendo del credito derivante da forniture di merci che il traente ha nei confronti del trattario, cessione che viene attuata tramite apposita clausola indicata nella tratta. La legge pone alcuni limiti all’adozione di tale clausola e in particolare il fatto che la provvista deve consistere necessariamente in un credito derivante da fornitura di merci e il fatto che la cessione della provvista può essere attuata solo a favore di una banca.
La garanzia consiste nell’attribuire al portare il potere di agire nei confronti del trattario sulla base di un rapporto sottostante (fornitura di merci) e quindi è destinata a funzionare per le cambiali tratte che non devono essere presentate per l’accettazione o nella eventualità che la cambiale non venga accettata. Infatti qualora sia intervenuta l’accettazione la funzione della garanzia viene meno in quanto per effetto di essa sorge l’obbligazione cambiaria diretta del trattario. La clausola può essere inserita solo dal traente e pur dovendo il primo prenditore o giratario essere una banca la garanzia opera a favore di tutti i successivi prenditori della cambiale.
La cambiale ipotecaria
La cambiale ipotecaria è anch’essa una cambiale garantita e si caratterizza perché la garanzia del credito cambiario è costituita da una ipoteca iscritta su immobili o beni mobili registrati. Una volta eseguita la iscrizione dell’ipoteca e la relativa annotazione sul titolo la circolazione della cambiale comporta anche la circolazione della garanzia ipotecaria senza bisogno di ulteriori annotazioni.