Sono punite a titolo di bancarotta fraudolenta le seguenti ipotesi:
a) il fallito che prima o durante il fallimento occulti, dissipi o distrugga i suoi beni anche in parte o, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, abbia esposto passività inesistenti. In entrambi i casi è necessario il dolo specifico ma nel secondo caso occorre anche la dimostrazione della volontà di nuocere ai creditori.
b) il fallito che prima del fallimento abbia sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i libri o le scritture contabili o li abbia tenuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio allo scopo di procurare a sé o a altri un ingiusto profitto o di nuocere ai creditori, o che durante il fallimento abbia sottratto, falsificato o distrutto i libri o le scritture contabili. Come si vede nella prima ipotesi è necessaria la dimostrazione che il fallito abbia agito per procurarsi un vantaggio o per nuocere ai creditori.
c) il fallito che prima o durante la procedura fallimentare allo scopo di favorire qualcuno dei creditori abbia eseguito pagamenti o simulato titoli di prelazione (bancarotta preferenziale). Anche qui occorre il dolo specifico di favorire alcuni creditori a danno di altri. In aggiunta alla reclusione viene comminata in tutte le ipotesi come pena accessoria l’inabilitazione dall’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi per un periodo di 10 anni.
La bancarotta sempliceÂ
E’ punito a titolo di bancarotta semplice l’ìmprenditore fallito che:
a) ha fatto spese personali o familiari eccessive rispetto alla sua condizione economica
b) ha consumato notevole parte del patrimonio in operazioni imprudenti
c) ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa
d) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare
e) nei tre anni antecedenti al fallimento non ha tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie o le ha tenute in modo irregolare.
Anche qui oltre alla reclusione è prevista come pena accessoria quella prevista per la bancarotta fraudolenta ma per una durata di due anni.