Rapporto di provvista e accettazione della tratta

L’emissione di una tratta presuppone un rapporto giuridico tra traente e trattario che giustifica l’ordine di pagamento del primo al secondo che si denomina rapporto di provvista. Tale rapporto di provvista è un rapporto extracambiario che diventa rapporto cambiario solo con l’accettazione da parte del trattario. Infatti finchè non interviene l’accettazione la cambiale tratta contiene solo la promessa del traente di accettazione futura da parte del trattario  in quanto in caso di mancata accettazione il debitore emittente dovrà rispondere in via di regresso.

L’accettazione della tratta da parte del trattario può essere prevista come suo obbligo nel rapporto di provvista ma se così non è il trattario non può essere considerato obbligato all’accettazione per il solo fatto di essere debitore del traente. Per tale motivo  è consentito al traente di apporre la clausola “senza accettazione”(clausola derogativa)  per effetto della quale viene vietata la presentazione al trattario per l’accettazione. Tale clausola non può essere apposta quando la cambiale sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso dal domicilio del trattario o sia ad un certo tempo vista.

 Presupposti, modalità ed effetti della accettazione 

L’accettazione è la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza e quindi con essa il trattario diventa obbligato principale e diretto. Essa si attua mediante l’apposizione sulla cambiale della formula “accetto”, visto o anche con la semplice sottoscrizione sul titolo del trattario accompagnata dalle proprie generalità. L’accettazione presuppone la presentazione della cambiale che avviene con l’esibizione della cambiale al trattario al proprio domicilio, tale presentazione può avvenire fino alla scadenza della cambiale ma il traente può porre un termine iniziale e un termine finale per la presentazione (nella cambiale ad un certo tempo vista la presentazione deve avvenire entro un anno dalla data di emissione o nel termine minore o maggiore fissato dal traente).

L’accettazione deve essere incondizionata ma può essere fatta per una parte sola della somma.  L’apposizione di condizioni equivale a rifiuto di accettazione anche se l’accettante rimane obbligato nei limiti della sua dichiarazione.  L’accettazione non produce effetto se viene cancellata prima della restituzione del titolo, tuttavia se il trattario abbia dato notizia dell’accettazione al portatore della cambiale o ad uno dei firmatari di essa e poi abbia cancellato l’accettazione gli effetti di questa permangono nei confronti di quel portatore e di quel firmatario della cambiale.

Accettazione per intervento

Se la cambiale non viene accettata il portatore può esercitare azione di regresso prima della scadenza nei confronti del   traente.  Per evitare tale inconveniente  la legge prevede la figura dell’accettazione per intervento con la quale l’accettazione può avvenire con l’intervento di persona diversa dal trattario sia che tale intervento sia fatto per indicazione del traente  ()indicazione di bisogno) sia che l’intervento sia spontaneo (intervento per onore).  L’accettazione per intervento è ammesso solo in caso di mancata accettazione o di fallimento del trattario prima dell’accettazione e determina il fatto che il regresso nei confronti del traente non può essere esercitato prima della presentazione della cambiale all’interventore e fino a quando il suo eventuale rifiuto sia stato fatto constatare tramite protesto.

L’accettazione per intervento deve essere apposta sulla cambiale mediante sottoscrizione dell’interveniente che deve anche specificare a favore di chi interviene. In mancanza di ciò la legge presume che l’intervento sia fatto per conto del traente.  L’accettazione per intervento comporta che l’interveniente assuma obbligazioni pari a quella della persona per conto della quale interviene. L’accettazione per intervento cessa di essere efficace e la relativa obbligazione dell’interveniente si estingue se la cambiale non viene presentata per il pagamento all’interveniente entro il giorno successivo a quello consentito per elevare protesto per mancato pagamento.

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