L’ offerta di strumenti finanziari o di servizi di investimento fuori sede è soggetta a disciplina particolare perchè riguarda vicende nelle quali l’ iniziativa all’ investimento non è (spontanea) del risparmiatore, ma si assiste ad una sorta di sua induzione e convinzione guidata all’ investimento.
Per offerta fuori sede s’ intende infatti la promozione e il collocamento presso il pubblico: di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’ emittente, del proponente l’ investimento o dall’ incaricato della promozione o del collocamento; e di servizi e attività d’ investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’ attività. Non costituisce ovviamente offerta fuori sede quella rivolta ai cosiddetti clienti professionali.
La categoria è individuata dalla Consob che ne distingue due tipologie: clienti professionali di diritto (rientrano tendenzialmente tutte le imprese finanziarie, oltre alle imprese di grandi dimensioni) e clienti professionali che si qualificano invece tali per espressa richiesta.
Quanto ai soggetti legittimati all’ induzione del risparmiatore, si ha una duplice prescrizione. L’ offerta può essere effettuata solo da soggetti abilitati. Ne discende il divieto dell’ offerta fuori sede promossa direttamente dalla stessa impresa industriale, commerciale o finanziaria che mira a raccogliere risparmio. I soggetti abilitati devono inoltre a loro volta avvalersi di promotori finanziari, cioè di persone fisiche che in qualità di dipendente, agente o mandatario dell’ impresa abilitata esercitino professionalmente l’ offerta fuori sede.
Il promotore deve rispondere a certi requisiti, anche di onorabilità e di professionalità, ed è tenuto ad osservare regole di presentazione e di comportamento nei rapporti con la clientela così come da regolamento Consob. E’ inoltre tenuto all’ iscrizione in un apposito albo conservato da un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L’ impresa abilitata all’ offerta fuori sede è infine responsabile in solido col promotore per i danni arrecati a terzi. Il risparmiatore oblato ha dir a ripensare su ciò che ha fatto per i 7 gg successivi alla sua accettazione dall’ offerta.
L’ efficacia del contratto concluso è sospesa per quel periodo. Entro il suddetto termine può recedere, senza spese nè onere di corrispettivo: e la facoltà di recesso deve essere indicata nei formulari o moduli che gli sono consegnati, in difetto di tale indicazione il contratto risultando inficiato da nullità. L’ offerta fuori sede può essere promossa anche senza l’ incontro fisico fra promotore e risparmiatore.
Non diversamente da quanto già si è visto accadere per i beni e i prodotti di consumo, le tecniche di comunicazione a distanza aprono infatti scenari nei quali l’ invito al risparmiatore può moltiplicarsi. Le discipline sul recesso del risparmiatore che si sono illustrate pocanzi non si applicano alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati. In tali ipotesi, la tutela dell’ investitore è cercata altrimenti.