Il codice non detta alcuna disposizione specifica per quanto riguarda l’invalidità del contratto costitutivo di una società di persone. Perciò, valgono le cause di nullità, e le cause di annullabilità, previste dalla disciplina generale dei contratti.

Quindi, si avrà nullità,  art. 1418 , quando il contratto è:

contrario a norme imperative,

quando l’oggetto è impossibile o illecito,

quando è illecito il motivo comune determinante.

Si avrà annullabilità, art. 1425, in caso di incapacità delle parti o di consenso viziato per errore, violenza o dolo.

Bisogna distinguere fra:

cause di invalidità che colpiscono direttamente solo la singola partecipazione. L’invalidità della singola partecipazione determinerà invalidità dell’intero contratto di società solo quando la partecipazione viziata è essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale. In caso contrario, il contratto resta valido e produttivo di effetti per gli altri soci;

cause di invalidità che colpiscono originariamente  ed immediatamente l’intero contratto di società.

La dichiarazione di nullità o di annullamento non solleva problemi particolari se l’attività della società non è ancora iniziata, basterà solo definire i rapporti fra le parti contraenti. In particolare, la sentenza che accerta la nullità produrrà effetto ex tunc: le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire i conferimenti promessi ed hanno diritto alla restituzione di quelli eventualmente eseguiti.

Per le società di capitali, art. 2332, la dichiarazione di nullità di una spa non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, non libera i soci dall’obbligo di eseguire i conferimenti  ancora dovuti. Ma, la nullità non può essere più dichiarata se la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo.

È opinione diffusa che tale disciplina però non si applica alle società di persone, visto che  l’art. 2332 trova fondamento nella personalità giuridica delle società di capitali e nell’effetto costitutivo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Ma, l’art. 2332 è una norma eccezionale rispetto alla disciplina della nullità dei contratti. Ciò non toglie che tuttavia esso possa essere considerato espressione di un principio contrapposto e cioè, le cause di invalidità di una società che ha iniziato la propria attività, legittimano l’eliminazione della stessa per il futuro, ma non rendono improduttiva di effetti, fra le parti e per i terzi, l’attività in fatto svolta prima dell’accertamento giudiziale dell’invalidità. Tale principio vale per tutti i gruppi associativi con attività esterna.

In breve, la retroattività della nullità del contratto cede il posto ad altro principio generale quando dal contratto nasce una struttura  organizzativa destinata ad operare con i terzi e che ha in effetti operato con i terzi. Quindi, l’art. 2332 è applicabile anche alle società di persone.

Fermo restando che le cause di invalidità delle società di persone sono quelle previste dalla disciplina generale dei contratti, la sentenza di nullità intervenuta dopo l’inizio dell’attività opererà come semplice causa di scioglimento della società.

Perciò:

restano in vita tutti gli atti precedentemente posti in essere in nome della società;

i soci non sono liberati dall’obbligo di eseguire i conferimenti promessi;

resta ferma l’autonomia patrimoniale della società e la responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali;

con la sentenza di nullità si apre il procedimento di liquidazione della società, che porterà all’estinzione della stessa dopo aver soddisfatto i creditori sociali e ripartito fra i soci l’eventuale residuo attivo di liquidazione.

Infine, l’art. 2332, 5° comma prevede la sanatoria della nullità, attraverso l’eliminazione della causa di nullità con una modificazione dell’atto costitutivo.  La relativa deliberazione dovrà essere adottata col consenso di tutti i soci.

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