Il debitore cartolare è obbligato ad adempiere la prestazione incorporata nel titolo nei confronti di chiunque ne sia portatore legittimo, e la sua obbligazione si estingue quando egli ha adempiuto nei confronti di detto portatore, anche se lo stesso non è titolare del credito cartolare. Tuttavia il pagamento fatto al portatore, che non sia anche titolare del credito cartolare, libera il debitore soltanto se è fatto “senza dolo o colpa grave” (art. 1992 c.2). Pertanto, chi è debitore in base ad un titolo di credito, può opporre al portatore legittimo solo le seguenti eccezioni previste dall’art. 1993 c.1:
o le eccezioni personali al portatore legittimo, cioè derivanti da altri rapporti, diversi da quello cartolare, intercorsi tra il debitore e lo stesso portatore legittimo;
o le eccezioni di forma, derivanti dalla mancanza di qualcuno dei requisiti formali prescritti dalla legge (ad esempio, in una “cambiale” tale denominazione non è testualmente inserita nel contesto del titolo);
o le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (ad esempio, nella cambiale è indicata la somma di 500, 00 €, e il creditore cartolare ne pretende 600, 00);
o le eccezioni di falsità della firma, di incapacità e di difetto di rappresentanza al momento dell’emissione del titolo, nonché di mancanza di volontà (per violenza fisica) nella redazione del titolo;
o le eccezioni fondate sulla mancanza dei presupposti necessari per l’esercizio dell’azione giudiziaria (ad esempio, si esercita l’azione cambiaria di regresso contro un girante senza prima avere elevato il protesto).
Tranne le prime eccezioni (ovvero quelle personali), tutte le altre sono dette reali, perché opponibili a chiunque sia il portatore legittimo del titolo di credito. Al portatore legittimo, invece, il debitore non può opporre le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con i precedenti creditori, sia che si tratti di eccezioni fondate sul rapporto sottostante sia che si tratti di altre eccezioni fondate su altri rapporti intercorrenti tra il debitore e i creditori cartolari precedenti.
A questa regola è posta una deroga, la quale prevede che il debitore possa opporre le eccezioni personali al precedente creditore anche all’ultimo portatore legittimo quando questi, nell’acquistare il credito, ha agito intenzionalmente a danno del debitore (danno consistente nella perdita dell’eccezione).
Tale strappo alla regola dell’autonomia e della letteralità del diritto cartolare si spiga con la considerazione che – dal momento che detta regola è stata posta nell’interesse generale per favorire la sicurezza e la rapidità nella circolazione dei crediti – non si poteva quindi permettere che di essa si avvalesse il creditore cartolare per abusarne a danno del debitore, “sfruttandola” nel suo esclusivo interesse personale.