Può verificarsi che il creditore cambiario abbia perduto l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati cambiari, oppure che egli non abbia azione causale contro nessuno degli obbligati cambiari, o – infine – può darsi che la mancanza originaria dell’azione causale e la perdita dell’azione cambiaria abbiano cagionato un arricchimento ingiustificato di uno degli obbligati cambiari.

[Ad esempio: il traente ha rilasciato la cambiale per il prezzo di una compravendita al girante A, il quale l’ha girata per il prezzo di un’altra compravendita a B, che poi ha compiuto una cessione pro soluto a C; la vita della cambiale non ha prodotto alcun arricchimento del girante B, il quale ha ricevuto da C l’importo della cambiale, ma ha fornito ad A la merce; non ha prodotto alcun arricchimento del girante A perché questi ha ricevuto da B la merce, ma a sua volta ha fornito la merce al traente: ha però prodotto un arricchimento del traente, se questi ha ricevuto la merce da A, ma non ha fornito alcuna provvista al trattario.]

Il portatore legittimo della cambiale può quando si verificano questi casi, esercitare l’azione di arricchimento, pretendendo dall’arricchito la somma di cui si è ingiustamente arricchito a suo danno (art.67 1.camb.). Secondo la giurisprudenza, l’azione di arricchimento è un „azione extracambiaria, essa – infatti – può essere esercitata in giudizio anche se la cambiale non è in regola con l’imposta di bollo, e ha carattere sussidiario al pari dell’azione di arricchimento ammessa in generale dall’articolo 2041 c.c..

L’ ammortamento è l’istituto al quale può fare ricorso il portatore legittimo della cambiale in caso di smarrimento sottrazione o distruzione del titolo. Inoltre, esso è regolato dalla legge cambiaria (art. 89-93) con disposizioni che sostanzialmente sono state riprodotte nel codice civile.

Per quanto riguarda la prescrizione diciamo che la legge stabilisce i seguenti termini di prescrizione per le diverse azioni cambiarie (art. 94 1.camb.):

1) I crediti cambiari contro gli obbligati diretti (accettante, emittente e loro avallanti) si prescrivono in 3 anni dal giorno della scadenza.

2) Il credito del portatore contro gli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti) si prescrive in 1 anno dal giorno del protesto levato in tempo utile ovvero dal giorno della scadenza, se vi è clausola “senza spese”.

3) I crediti dei giranti contro i precedenti obbligati di regresso si prescrivono in 6 mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

4) L’azione di arricchimento si prescrive, invece, in 1 anno dal giorno della perdita del credito cambiario.

Una particolarità della prescrizione cambiaria è che gli atti interrottivi della prescrizione, compiuti nei confronti di uno degli obbligati cambiari, non interrompono la prescrizione nei confronti degli altri (art. 95 1. camb.), mentre invece nel diritto comune gli atti interrottivi della prescrizione compiuti contro uno tra più obbligati in solido interrompono la prescrizione anche nei confronti degli altri obbligati (art. 1310 c.1).

Quanto alla prescrizione dell’azione causale, diciamo che si ritiene che essa non inizi a decorrere dal giorno in cui è sorto il credito derivante dal rapporto fondamentale, bensì dal giorno del rifiuto dell’accettazione ovvero dalla scadenza della cambiale, e cioè dal giorno a partire dal quale si può esercitare l’azione causale.

 

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