Tra traente e prenditore, tra girante e suo giratario, normalmente esiste un precedente rapporto di debito (detto rapporto fondamentale) derivante da un negozio giuridico (ad esempio, da una compravendita, da un mutuo, da una locazione, ecc…). pertanto, quando per il pagamento di tale debito viene emessa ossia girata una cambiale, viene creato un debito cambiario: questi due debiti normalmente coesistono, in modo che per ottenere il pagamento il creditore può esercitare o l’azione cambiaria o l’azione derivante dal rapporto fondamentale.
Ciò vuol dire che, il pagamento estingue sia il credito cambiario che quello derivante da detto rapporto fondamentale. La coesistenza delle due azioni può avere per il creditore molta importanza: ad esempio, poiché l’azione causale è soggetta ad un termine di prescrizione diverso (di solito, più lungo) rispetto a quella cui è soggetta l’azione cambiaria, ne deriva la possibilità di esercitare contro il debitore principale l’azione causale anche quando si è prescritta l’azione cambiaria. Per esercitare l’azione causale è, però, necessario osservare queste tre condizioni:
- che sia accertata mediante protesto la mancanza di accettazione o di pagamento;
- che il creditore offra al debitore la restituzione della cambiale, depositandola presso la cancelleria del giudice (in questo modo il debitore è certo che il creditore non potrà rimettere la cambiale in circolazione);
- che il creditore abbia compiuto tutti gli atti necessari per conservare al debitore le azioni di regresso contro gli altri debitori cambiari (ad esempio, non deve aver lasciato prescrivere dette azioni di regresso).
L’inosservanza di queste condizioni deve essere eccepita dal debitore, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Per quanto riguarda la Novazione diciamo che l’azione causale non si può però esercitare se, nell’assumere il debito cambiario, le parti abbiano espressamente stabilito che cosi veniva ad avere la novazione del rapporto fondamentale, con conseguente estinzione di detto rapporto e permanenza del solo rapporto cambiario: perciò in tale ipotesi, se il debito cambiario si estingue (ad esempio, per prescrizione), non si può neppure realizzare il credito causale derivante dal rapporto fondamentale.